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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Utilizzo del Modulo CIT del SIERT
Art. 9
Iscrizione del manutentore all’elenco regionale
1. Al fine dell’accatastamento dell’impianto di cui all’articolo 10 e della trasmissione del rapporto di controllo dell’efficienza energetica di cui all’articolo 11, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), si registrano al modulo CIT del SIERT mediante la procedura illustrata sul sito web del SIERT.
Art. 10
Accatastamento dell’impianto
(Articolo 23 ter, commi 1, 2 e 3, della l.r. 39/2005 )
1. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal codice catasto generato dal modulo CIT del SIERT. Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di controllo e di ispezione, documenti allegati, contributi versati.
2. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera l tricies), Sito esternodel d.lgs. 192/2005 , l’impianto termico è costituito da sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché dagli organi di regolazione e controllo, caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto.
3. Al momento della prima messa in esercizio dell’impianto, i manutentori o gli installatori, nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 11 del presente regolamento, accatastano sul modulo CIT, gli impianti da loro manutenuti o installati, generando l’apposito codice catasto e riportando i contenuti delle schede del libretto d’impianto di cui al decreto 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 ) e gli elementi descrittivi dell’impianto nel modulo CIT, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT. In caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i tecnici manutentori aggiornano la sezione “generatori“ relativa all’impianto su cui intervengono e trasmettono il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 19, comma 3, dimostrando di aver versato il contributo di cui all’articolo 22.
4. Tutti gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido sono accatastati sul modulo CIT del SIERT a prescindere dalla loro potenzialità, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 23 ter, comma 3, della l.r. 39/2005 .
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 prevede un procedimento semplificato per effettuare la registrazione nel modulo CIT degli apparecchi a biocombustibile solido con potenza inferiore ai valori di soglia di cui all’allegato A del presente regolamento, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt, già in esercizio alla data di acquisto di efficacia della deliberazione medesima.
6. Nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt.
7. Il responsabile dell'impianto fornisce tutte le informazioni ai manutentori e agli installatori, al fine della corretta individuazione nel modulo CIT di tale impianto.
Art. 11
Trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica
1. I manutentori e gli installatori registrano nel modulo CIT i rapporti di controllo di cui all’articolo 19, specificando i dati tecnici rilevati in sede di controllo, e ne effettuano la successiva trasmissione, seguendo le procedure indicate sul sito del SIERT.
2. I dati di cui al comma 1 corrispondono a quelli contenuti nella copia rilasciata al responsabile d’impianto. Qualora, in base a controlli effettuati sull'archivio delle dichiarazioni, sia riscontrata la mancata corrispondenza tra i dati del CIT e la documentazione del responsabile, si provvede alla correzione d’ufficio delle dichiarazioni trasmesse.
3. Ad ogni trasmissione del rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 19, comma 6, il sistema produce un’apposita ricevuta.
Art. 12
Relazione di monitoraggio
1. Con la cadenza indicata dai decreti attuativi di cui all’Sito esternoarticolo 8, comma 4, del d.lgs. 48/2020 , ARRR S.p.A. redige e trasmette alla struttura regionale competente una relazione contenente le informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull’accertamento e sull’ispezione degli impianti termici degli edifici nonché sugli APE, al fine di implementare il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici di cui all’Sito esternoarticolo 4 quater, comma 1, del d.lgs. 192/2005 .
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono indicati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi, in linea con quanto stabilito con i decreti di cui all’Sito esternoarticolo 4 quater, comma 4, del d.lgs. 192/2005 . Sono indicate, altresì, le procedure, in termini di erogazione dei servizi e di gestione dei flussi informativi, indicate dai protocolli d'intesa di cui al decreto del ministero della transizione ecologica 4 agosto 2022, n. 304 (Modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile “ENEA”).

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.