Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
Sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti
Art. 4
Organizzazione del SIERT
(Articolo 23 ter, commi 2 e 3, della l.r. 39/2005 e articolo 22 bis, commi 1 e 2, della l.r. 39/2005 )
1. Il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (di seguito “SIERT”), istituito ai sensi dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione e si articola, in due moduli:
a) il modulo, denominato “modulo APE”, che raccoglie e gestisce gli attestati di prestazione energetica;
b) il modulo denominato “modulo CIT” che gestisce ed organizza il catasto degli impianti termici nonché il registro dei medi impianti termici civili.
2. Ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 , il SIERT comprende, altresì, il sistema di riconoscimento degli ispettori degli impianti termici, integrato nel modulo CIT e quello degli ispettori delle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, nel modulo APE.
Art. 5
Accesso al SIERT
1. Ai sensi dell’articolo 23 quater, comma 1, della l.r. 39/2005 , accedono al SIERT i soggetti di seguito indicati, ognuno relativamente ai dati ed alle funzioni strettamente necessarie ai propri adempimenti, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT medesimo:
a) la Regione;
b) ARRR S.p.A.;
c) il proprietario dell'unità immobiliare;
d) chi detiene l’unità immobiliare, in base ad un titolo legittimo;
e) l'amministratore di condominio, di cui agli articoli 1129 e 1130 del codice civile;
f) l'intestatario della fornitura di combustibile;
g) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dei medi impianti termici civili;
h) il distributore di combustibile;
i) il terzo responsabile, come definito dall’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 192/2005 e secondo quanto disposto dall’articolo 6 del d.p.r. 74/2013 ;
l) il manutentore, l’installatore ed il conduttore dell'impianto termico;
m) l'ispettore incaricato delle ispezioni impianti termici;
n) il tecnico certificatore;
o) società o ente di certificazione;
p) l'ispettore incaricato del controllo degli attestati di prestazione energetica;
q) i notai;
r) i comuni e le unioni dei comuni.
2. Al fine di garantire la corretta informazione ai responsabili di impianto ed ai proprietari delle unità immobiliari circa gli operatori e tecnici abilitati ad effettuare per loro conto le attività di cui al presente regolamento, ivi incluso gli ispettori incaricati ad eseguire le ispezioni, sono pubblicati sul sito del SIERT gli elenchi dei manutentori, dei tecnici certificatori e degli ispettori di cui rispettivamente ai punti l), m), n), p).
3. Le modalità di accesso al SIERT sono strettamente personali e non sono cedibili a terzi.
Art. 6
Catasto degli impianti termici
1. Ai fini della formazione e dell’implementazione del catasto degli impianti termici, indicato come “modulo CIT” ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, lettera a), della l.r. 39/2005 , i distributori di combustibile e le aziende di distribuzione dell’energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici, comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell’anno precedente, mediante il SIERT, i seguenti dati:
a) l’ubicazione;
b) il soggetto titolare dell’impianto, fornendo il codice fiscale e le generalità di tale soggetto;
c) per gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il codice identificativo del punto di prelievo (di seguito, indicato “POD”) nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, il codice numerico univoco del punto di riconsegna (di seguito, indicato “PDR”).
2. Ai fini dell’individuazione degli impianti termici non accatastati, la Regione può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale.
Art. 7
Registro dei medi impianti termici civili
(Articolo 23 ter, comma 2, e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 )
1. Nel catasto degli impianti termici, secondo quanto indicato dall’articolo 23 ter, comma 2, lettera a), è integrato anche il registro dei medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, comma 2 quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ed indica, per ciascun impianto iscritto, i seguenti dati:
a) nome, cognome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
b) sede dell’impianto;
c) la classificazione secondo le definizioni dell’articolo 268, comma 1, lettere da gg bis) a gg septies) del d.lgs.152/2006 ;
d) la classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
e) la potenza termica nominale al focolare;
f) il numero previsto di ore operative;
g) data di messa in esercizio.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 43, l’iscrizione nel catasto dei dati relativi ai medi impianti termici civili è effettuata almeno 60 giorni prima della messa in esercizio o della modifica dell’impianto.
3. Le modalità operative e procedurali per l’iscrizione nel catasto ai sensi del comma 2, sono disciplinate mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
Catasto degli attestati di prestazione energetica
1. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, ARRR S.p.A., per conto della Regione, gestisce ed organizza, mediante il SIERT, i dati delle attestazioni di prestazione energetica (di seguito, indicati “APE”), provvedendo ad effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione dei dati relativi all'ultimo anno trascorso al Sistema Informativo istituito dall’articolo 6 del citato decreto, che costituisce la banca dati nazionale per la raccolta dei dati relativi agli APE. I dati da inserire nel catasto degli APE del SIERT, indicato come “modulo APE” ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 39/2005 , sono quelli richiesti dal sistema informativo sugli APE di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
2. Il codice identificativo di cui al Format dell’APE, riportato nell’Appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è generato esclusivamente dal modulo APE del SIERT ed è univoco e progressivo.
3. L’APE è validamente compiuto quando è dotato del codice di identificazione di cui al comma 2 che lo individua univocamente.
4. Possono registrarsi nel modulo APE del SIERT i soggetti certificatori, iscritti al proprio ordine o collegio professionale dove esistente, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal d.p.r. 75/2013 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.