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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Disposizioni comuni e principi generali
Art.1
Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Prestazione energetica degli edifici e attestato di prestazione energetica (“APE”)
1. Relativamente all’esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici il presente regolamento di attuazione si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale edestiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, installati nella Regione, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera l tricies), Sito esternodel d.lgs. 192/2005 .
2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l tricies), Sito esternodel d.lgs.192/2005 , sono assimilati ad impianti di climatizzazione di pari potenza gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente a tale servizio per singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi compresi:
a) gli edifici residenziali monofamiliari;
b) le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali, commerciali o associative, che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
3. Quando gli impianti sono installati in unità immobiliari aventi destinazione d'uso, diverse da quelle indicate al comma 2, sono assimilati agli impianti termici di climatizzazione.
4. Ai sensi di quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 3, comma 3, del d.lgs. 192/2005 , il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, quali gli impianti di produzione di calore non destinati alla climatizzazione degli ambienti o per mezzo dei quali la climatizzazione è effettuata su locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
5. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o, comunque, privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del capo II del titolo II del presente regolamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
6. Relativamente alla prestazione energetica degli edifici e l’attestato di prestazione energetica, il presente regolamento si applica a tutte le categorie di edifici nei casi previsti dall’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 192/2005 , ad eccezione delle tipologie di edifici escluse dall’Sito esternoarticolo 3, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 .
Art. 2
Definizioni di riferimento
1. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni contenute:
a) nell'articolo 2, commi 1 e 2, nonchè nell'allegato A Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
b) nei regolamenti emanati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1 quinquies, del d.lgs. 192/2005 ;
c) nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 .
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per “locale adibito alla permanenza delle persone”, lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, quando è parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Sito esternoart. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ), ivi compresi i locali, le verande chiuse o i vani tecnici di tali edifici;
b) per “categorie di edifici”, le categorie indicate all’Sito esternoarticolo 3 del d.p.r. 412/1993 , individuate in base alla loro destinazione d’uso;
c) per “classe energetica”, ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, l’intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all’interno del quale si colloca la prestazione energetica dell’edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, relativamente ai servizi energetici presenti realmente nell’edificio o simulati, nei casi previsti dalla legge; i servizi energetici eventualmente presenti sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, l’illuminazione, il trasporto di persone o cose.
Art. 3
Compiti, adempimenti e attività della Regione e di ARRR S.p.A.
1. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, i compiti, gli adempimenti e le attività della Regione sono svolti dalla stessa, avvalendosi di ARRR S.p.A., ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005 .

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.