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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Attestazione di prestazione energetica
Art. 28
Documentazione per la redazione degli APE degli edifici
1. Per la redazione degli APE relativi agli edifici di nuova costruzioni o soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva:
a) Documentazione fotografica delle lavorazioni principali, con particolare attenzione alla posa degli isolanti termici, degli infissi e della risoluzione dei ponti termici;
b) Schede tecniche di tutti i materiali isolanti con le relative marcature CE/DOP;
c) Schede tecniche degli infissi installati con relative marcature CE/DOP;
d) Schede tecniche dei generatori e la relativa dichiarazione di conformità CE;
e) Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all’articolo 18, comma 6;
f) Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità al momento della redazione del certificato, dove previsti;
g) Progetto degli isolamenti e degli impianti, comprese fonti rinnovabili; comprensivo di relazione sul contenimento delle dispersioni energetiche, ai sensi della Sito esternol. 10/1991 ;
h) Planimetria e visura catastale;
i) Planimetrie, prospetti, sezioni dell’unità immobiliare o edificio oggetto della certificazione trasmesse in formato elettronico non modificabile;
j) Verbale del sopralluogo ai sensi del Sito esternod.lgs. 10 giugno 2020 n. 48 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) debitamente datato e sottoscritto.
2. Per la redazione degli APE relativi agli edifici soggetti ad interventi differenti dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva o non soggetti ad interventi:
a) Documentazione fotografica;
b) Scheda tecnica del generatore termico climatizzazione invernale, se presente;
c) Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all’articolo 18, comma 6, se previsto;
d) Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità, se previsto;
e) Planimetria e visura catastale in formato elettronico non modificabile;
f) Verbale del sopralluogo ai sensi del Sito esternod.lgs. 10 giugno 2020, n. 48 , debitamente datato e sottoscritto.
3. La documentazione di cui al presente articolo è conservata dal tecnico per un periodo di tempo pari a dieci anni dalla data di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, ai fini dei controlli di cui all'articolo 38.
Art. 29
Contenuto dell’APE
1. L’APE comprova l’efficienza energetica dell’edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:
a) il frontespizio indicante la natura dell'APE;
b) l’indicazione del comune dove è sito l’immobile, l’indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
c) i dati identificativi del soggetto certificatore;
d) la data di emissione e di scadenza dell’APE;
e) il codice di identificazione univoca dell’APE, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;
f) l’indice di prestazione globale dell’edificio di energia primaria rinnovabile e l’indice di prestazione globale dell’edificio di energia non rinnovabile, che risultano dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera g);
g) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, dove presente;
2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
3) indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda finalizzata all’uso igienico e sanitario, dove richiesto;
4) indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale dove richiesto;
5) indice di prestazione energetica per la ventilazione meccanica, dove presente;
6) indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose, dove richiesto;
7) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 1 bis, del d.lgs. 192/2005 ;
h) la classe energetica in cui l’edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 , al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;
i) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;
j) l’indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;
k) l’indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;
l) l’indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera k, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 ;
m) le emissioni di anidride carbonica;
n) l’energia esportata;
o) la data del sopralluogo.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’allegato 1, punto 6, del d.m. 25 giugno 2015, le indicazioni di cui al comma 1, lettere f), g), j), m) ed n), sono contenuti a pena di nullità degli APE.
3. L’APE descrive altresì:
a) le caratteristiche dell’involucro edilizio dell’edificio;
b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;
c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;
d) le caratteristiche dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
e) le caratteristiche dell’impianto di illuminazione artificiale;
f) le caratteristiche degli impianti di produzione da fonte rinnovabile;
g) le caratteristiche dell’impianto di ventilazione meccanica;
h) le caratteristiche dell’impianto di trasporto di persone o cose.
Art. 30
Targa energetica
1. A seguito della trasmissione dell’APE è generata in via automatica, mediante il modulo APE del SIERT, la corrispondente targa energetica dell’edificio in formato digitale, comprensiva delle istruzioni per l’eventuale stampa per l’affissione.
2. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore o uguale a 250 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico la “targa energetica” di cui al comma 1.
3. La targa può essere, altresì, affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 2.
4. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell’APE a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l’APE è aggiornato.
5. La targa energetica indica almeno:
a) l’ubicazione dell’edificio;
b) la classe dell’edificio relativa all’indice di prestazione energetica globale;
c) il codice identificativo regionale dell’APE a cui si riferisce.
Art. 31
Annunci commerciali
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 8, del d.lgs. 192/2005 , nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell’unità immobiliare.
2. Gli annunci relativi ad unità immobiliari, dotate di APE, trasmesso tramite il modulo APE del SIERT, riportano, oltre le informazioni di cui al comma 1, anche il numero identificativo progressivo dell’APE di cui all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 3 ter, lettera e ter), della l.r. 39/2005 , in caso di violazione dell'obbligo da parte del responsabile dell'annuncio di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il comune territorialmente competente applica la sanzione amministrativa di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 10, del d.lgs. 192/2005 .
Art. 32
Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica
1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell’APE si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 192/2005 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del medesimo d.lgs.192/2005 .
Art. 33
Classificazione Energetica degli Edifici
1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 .
Art. 34
Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva
(Articolo 23, articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 )
1. Nel caso di interventi di nuova costruzione o nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, il proprietario, il costruttore, il detentore dell’immobile o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, di redigere l’APE. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nell’istanza di permesso di costruire o nella comunicazione di inizio lavori o nella SCIA.
2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell’opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.
3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d’opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell’edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell’efficienza energetica dell’edificio.
4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
5. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee Guida di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , redige l’APE e, al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all’articolo 149 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme sul governo del territorio), ne trasmette copia al committente, a seguito degli adempimenti di cui all’articolo 26.
6. Dell’APE, è fatta menzione nell’attestazione asseverata di agibilità di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014 .
7. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 3, della l.r. 39/2005 , in combinato disposto con l'Sito esternoarticolo 8, comma 2, del d.lgs.192/2005 , l'attestazione di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014 è inefficace a qualsiasi titolo, qualora non sia trasmesso l’APE, secondo le modalità di cui all’articolo 26.
Art. 35
Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti
1. Il proprietario dell’edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all’articolo articolo 8, comma 4, di predisporre l’APE.
2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell’opera, la relazione di cui all’articolo. 28 Sito esternodella legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell’edificio.
3. Nell’ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
4. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee guida di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , redige l’APE e, prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione o di tutti gli altri usi, ne trasmette copia al committente, a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 26.
5. Dell’APE è fatta menzione nell’atto di trasferimento o nel contratto di locazione o nelle altre tipologie di atti. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull’efficienza energetica attribuito all’attestato.
Art. 36
Modalità di trasmissione degli APE per le certificazioni energetiche volontarie
1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell’APE ai sensi dell’articolo 23 bis, commi 1 e 4, della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, i soggetti certificatori trasmettono attraverso il SIERT gli APE per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell’avente titolo.
2. Agli APE di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’articolo 26.
Art. 37
Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori APE
1. L'attività ispettiva è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti richiesti ai soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti, iscritti al proprio ordine o collegio professionale, ai sensi del Sito esternod.p.r. 75/2013 .
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 ed è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire in occasione delle ispezioni di cui all’articolo 38, comma 4, del presente regolamento.
3. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.
Art. 38
Vigilanza e verifiche sugli APE
(Articolo 23 quinquies, commi 14, 15, 16 e 17, della l.r. 39/2005 )
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 39/2005 , ARRR S.p.A., per conto della Regione, svolge l'attività di vigilanza sugli APE rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettua verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.
2. Nel rispetto dell'articolo 5, decreto ministeriale del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva di almeno il 2 per cento degli APE depositati in ogni anno solare.
3. Le verifiche comprendono:
a) l’accertamento tecnico-formale e documentale;
b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;
c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati;
d) eventuale ispezione in opera.
4. L’attività di vigilanza e verifica prevede anche la possibilità di attivare accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi, ivi comprese la termoflussimetria e la termografia all’infrarosso.
5. Ulteriori verifiche rispetto a quelle di cui al comma 1, anche al fine di incrementare la base dati conoscitiva utile a programmare l’azione regionale in materia, possono essere attivate d’ufficio o per istanza di parte al fine di controllare singole posizioni e verificare l’eventuale reiterarsi di irregolarità da parte dei soggetti certificatori nonché accertare eventuali comportamenti omissivi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.