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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Utilizzo del Modulo APE del SIERT
Art. 24
Registrazione del certificatore al modulo APE del SIERT
(Articolo 23 ter, commi 2 e 4, della l.r. 39/2005 )
1. Al fine della trasmissione dell’APE, i soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti con i requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, si registrano al modulo APE del SIERT mediante la procedura illustrata nei manuali pubblicati sul sito del SIERT.
2. I soggetti certificatori di cui al comma 1 che trasmettano almeno un APE nell’anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all’articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005 , a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare e’ stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005 .
3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall’articolo 23 quinquies, comma 17, della l.r. 39/2005 .
4. Sono esonerati dal versamento dell’onere di cui al comma 2 i dipendenti pubblici che svolgano l'attività di certificazione esclusivamente per l'amministrazione di appartenenza. Tali dipendenti non sono registrati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 25
Registrazione del notaio al modulo APE del SIERT
1. Al fine dell'esercizio delle funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili, i notai possono registrarsi al modulo APE del SIERT, mediante la procedura indicata sul sito telematico del SIERT.
2. I notai di cui al comma 1 che risultino registrati il primo giorno dell’anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all’articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005 , a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare e’ stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005 .
3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica la sanzione stabilita dall'articolo 23 quinquies, comma 17, della l.r. 39/2005 .
Art. 26
Trasmissione degli APE
1. Attraverso il modulo APE, i soggetti certificatori generano il codice identificativo dell’APE, registrano e trasmettono i dati di cui all’articolo 8 comma 1, secondo le modalità indicate sul sito del SIERT e provvedono alla generazione dell'APE attraverso lo stesso modulo APE del SIERT, secondo il format di cui all’appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, da consegnare al committente, debitamente sottoscritto, entro i quindici giorni successivi dalla data di trasmissione.
2. L’APE generato secondo le modalità di cui al comma 1 e sottoscritto digitalmente è altresì inserito nell'apposito modulo del SIERT.
3. Al momento della trasmissione di cui al comma 1, il soggetto certificatore di cui all’ articolo 24, comma 1, del presente regolamento, è tenuto al pagamento del contributo di cui all’art. 23 octies, comma 1, della l.r. 39/2005 , a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso il cui ammontare e’ stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al citato articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005 .
4. Per ciascuna trasmissione di attestato è generata un’attestazione contenente l’identificativo dell’APE, i dati catastali dell’immobile e l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3.
5. L’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3, è identificata da un codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, riportato sulla ricevuta di cui al comma 4, che il certificatore consegna al committente, unitamente all'APE.
Art. 27
Trasmissione annuale dei dati al SIAPE
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), i dati registrati nel modulo APE del SIERT sono trasmessi annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo, al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito da ENEA, secondo le modalità e mediante gli strumenti resi disponibili da ENEA.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.