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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Accertamento ed ispezione sugli impianti termici
Art. 20
Generalità sugli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici
1. ARRR S.p.A. effettua per conto della Regione, gli accertamenti e le ispezioni necessarie per la verifica dell’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. A tal fine, provvede con l’ausilio del modulo CIT del SIERT all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora se ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
2. Il responsabile di impianto notifica gli avvenuti adeguamenti tecnici e documentali di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione che indica le non conformità rilevate. Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e comunque sulla base di adeguate motivazioni tecniche o procedurali o autorizzative, chiedere una proroga del termine suddetto.
3. L’avvenuto adeguamento è attestato attraverso l’apposito modulo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio.
4. Qualora dall'accertamento si rilevi la segnalazione da parte del manutentore di carenze che possono determinare condizioni di potenziale pericolo, ARRR S.p.A., provvede ad informare il comune competente per territorio per l’assunzione dei necessari provvedimenti, inviando al responsabile d’impianto e a chi ha redatto il RCEE la diffida all’uso dell’impianto per mezzo di comunicazione con prova di consegna, con richiesta di messa a norma entro un termine non superiore a 15 giorni, prorogabile esclusivamente per comprovati motivi tecnici.
5. Qualora siano decorsi i termini indicati nella comunicazione di diffida senza che sia pervenuta la documentazione relativa all’avvenuto adeguamento, è programmata una specifica ispezione atta ad accertare l’eventuale mantenimento in esercizio dell’impianto diffidato o la rimozione delle cause di cui sopra. Per gli impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, qualora il responsabile non provveda a rimuovere le cause di potenziale pericolo indicate al comma 4, dandone successiva comunicazione nei termini e nelle modalità indicate nella diffida d’uso, o nell’eventuale ispezione programmata, ARRR S.p.A informa l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dall’Sito esternoarticolo 16, comma 6, del d.lgs.23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’Sito esternoarticolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), informando contestualmente della segnalazione la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
6. Le ispezioni sono effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt.
7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:
a) gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, laddove questo non risulti pervenuto secondo la periodicità di cui all’allegato A del presente regolamento o sia privo del contributo di cui all’articolo 22 comma 1;
b) gli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità legati alla sicurezza;
c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.
8. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kilowatt, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kilowatt, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile ai sensi dell’articolo 19, comma 10, è ritenuto sostitutivo dell’ispezione. Al fine di garantire adeguate modalità di verifica dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono disposte apposite ispezioni in misura non superiore all’1 per cento dei rapporti trasmessi nell’arco del biennio.
9. Per gli impianti alimentati mediante combustibile solido biomassa o legna, nel quadro dell’azione di risanamento della qualità dell’aria realizzata dalla Regione, la campionatura è determinata dai provvedimenti adottati mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 .
10. La verifica del rispetto delle prescrizioni di efficienza energetica di cui all’articolo 18, può essere effettuata anche attraverso procedure automatizzate nell’ambito del modulo CIT del SIERT. In tale ipotesi, è inviata immediata comunicazione dell’esito del controllo al responsabile dell’impianto il quale è tenuto a provvedere entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione alla regolarizzazione della sua posizione, per mezzo del versamento del relativo onere mediante il proprio manutentore a seguito dell’intervento di controllo di efficienza energetica.
Art. 21
Modalità di ispezione degli impianti termici
1. L’ispezione è diretta a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento. Essa comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell’immobile.
3. Oltre alle tradizionali attività di ispezione, senza oneri aggiuntivi a carico del responsabile d’impianto, nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 20, sono effettuate le verifiche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore in caso di sistema di fornitura centralizzata, al fine di verificare l’ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale dell’energia di cui al Sito esternodecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e di cui all’articolo 15. Il controllo è relativo alle condizioni dell’impianto e può essere effettuato anche prendendo soltanto visione dei documenti relativi allo stesso.
4. La data fissata per l’ispezione è comunicata al responsabile dell’impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d’anticipo, per mezzo di servizio postale, con consegna diretta a mezzo di proprio personale o mediante posta elettronica certificata, riportando in evidenza:
a) l’inquadramento normativo dell’ispezione;
b) l’eventuale data e fascia oraria programmata;
c) le modalità di esecuzione dell’ispezione e l’invito al responsabile di impianto a renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.
5. La data programmata per l’ispezione è modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
6. Il responsabile dell’impianto fornisce all’ispettore la documentazione relativa all'impianto di cui all’articolo 13.
7. Al termine dell’ispezione il tecnico ispettore redige la scheda relativa del libretto di impianto e un rapporto di prova secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e contenuto nell’apposito modulo CIT del SIERT da compilarsi entro il giorno stesso dell’ispezione. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.
8. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 19, entro 180 giorni dall’ispezione il responsabile invia un “rapporto di controllo di efficienza energetica”, redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.
9. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l’ispettore, dopo aver segnalato l’anomalia nell’apposito spazio del rapporto di prova, ne prescrive l’adeguamento.
10. Nei casi di cui al comma 9, al responsabile dell’impianto è assegnato un termine di 90 giorni entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento mediante utilizzo dell’apposito modulo di messa a norma pubblicato sul sito del SIERT, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio o laddove il controllo di efficienza energetica risulti scaduto. Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e sulla base di motivazioni oggettivamente riscontrabili, chiedere una proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l’autorità competente applica le sanzioni previste dall'Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005 per le prescrizioni in materia di efficienza energetica e secondo le procedure di cui al titolo IV del presente regolamento.
11. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare potenziali fattori di rischio per la sicurezza, con particolare riferimento per gli impianti collocati in locali adibiti alla permanenza delle persone, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.
12. Nel caso di cui al comma 11, ARRR S.p.A. provvede a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, chiamato ad assumere gli atti di volta in volta necessari.
13. Nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, qualora sia accertato il normale utilizzo in assenza della prescritta messa a norma, ARRR S.p.A. richiede l’interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Sito esternoart. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144 ), informando contestualmente la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
14. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kilowatt, ARRR S.p.A. provvede ai controlli, nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 .
15. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, l’ispettore compila il rapporto di prova nel modulo CIT del SIERT, evidenziando quanto di sua competenza e fornendo indicazioni per mezzo di apposita comunicazione al fine di riprogrammare la nuova ispezione. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto termico, l’ispettore attesta la fattispecie compilando il rapporto di prova sul modulo CIT SIERT, che rappresenta titolo per applicare la sanzione pecuniaria prescritta dall’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Sito esternoarticolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ).
Art. 22
Contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
1. In relazione a ciascun controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 18, è versato un contributo per le attività di accertamento al momento della redazione del RCEE. Il pagamento di tale contributo è effettuato dal responsabile di impianto all'operatore incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, il quale provvede a versarlo alla Regione, secondo il procedimento indicato sul sito del SIERT.
2. L’attestazione di avvenuto pagamento del contributo codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, rilasciata al responsabile dell’impianto, di cui al comma 1, è identificata da un riportato sulla copia cartacea dell’RCEE.
3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso tramite il modulo CIT del SIERT nei termini prescritti o sia privo del codice di cui al comma 2, il responsabile di impianto è tenuto al versamento di un contributo per le attività di ispezione, secondo le procedure riportate nella comunicazione di avviso di ispezione e con le modalità ed i tempi indicati dall’ispettore incaricato.
4. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e all’articolo 23 quinquies, comma 7, della l.r. 39/2005 .
5. Per verificare a quale intervallo di potenza fra quelli individuati all’allegato A del presente regolamento appartiene l’impianto ai fini del calcolo del contributo e della periodicità dei controlli, si fa riferimento alle seguenti indicazioni:
a) gli apparecchi che sono al servizio di un unico sottosistema di distribuzione o di controllo operano come unico impianto termico e sono soggetti ad un unico contributo;
b) nel caso in cui gli apparecchi appartenenti al solito impianto siano alimentati da vettori energetici differenti, è dovuto un contributo per ciascun rapporto di controllo, relativo a ciascun apparecchio, considerando la singola potenza utile nominale di ognuno di essi.
6. L’ammontare dei contributi di cui al presente articolo è definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 .
7. Gli importi determinati ai sensi del comma 6, in attuazione di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013 , assicurano la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione dell’intero catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni su tutti gli apparecchi facenti parte del medesimo impianto.
Art. 23
Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori impianti termici
1. L'attività ispettiva di cui agli articoli 20 e 21 è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013 .
2. ARRR S.p.A. gestisce l’elenco dei soggetti riconosciuti per l’esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 .
3. Il personale iscritto nell’elenco di cui al presente articolo è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire al responsabile di impianto in occasione delle ispezioni di cui all’articolo 20 del presente regolamento.
4. All’elenco di cui al comma 2, possono essere iscritti anche professionisti esterni ad ARRR S.p.A.,purché in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o iscritti alla data del 1° gennaio 2012 nell’elenco regionale dei verificatori approvato mediante il decreto del direttore generale ARPAT 5 marzo 2008, n. 51 (Integrazione e Modifica ai Decreti nn. 417/2005 e 418/2006 riguardante l’inserimento di verificatori idonei nell’elenco dei tecnici addetti alle verifiche degli impianti termici nel settore civile ex Sito esternoDPR 412/1993 al Decreto 417/2005 ed approvazione delle Linee Guida per gestione dei relativi elenchi).
5. ARRR S.p.A. ricorre all’elenco di cui al comma 2 per coprire le esigenze legate ai programmi periodici di ispezione e controllo determinati dai criteri di cui all’articolo 20, commi 7, 8 e 9, del presente Regolamento che non possono essere svolti esclusivamente da proprio personale interno.
6. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.