Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.lgs. 192/2005 , nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondente dell’unità immobiliare.
2. Gli annunci relativi ad unità immobiliari, dotate di APE, trasmesso tramite il modulo APE del SIERT, riportano, oltre le informazioni di cui al comma 1, anche il numero identificativo progressivo dell’APE di cui all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 3 ter, lettera e ter), della l.r. 39/2005 , in caso di violazione dell'obbligo da parte del responsabile dell'annuncio di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il comune territorialmente competente applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 15, comma 10, del d.lgs. 192/2005 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.