Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
(Articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 )
1. A seguito della trasmissione dell’APE è generata in via automatica, mediante il modulo APE del SIERT, la corrispondente targa energetica dell’edificio in formato digitale, comprensiva delle istruzioni per l’eventuale stampa per l’affissione.
2. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore o uguale a 250 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico la “targa energetica” di cui al comma 1.
3. La targa può essere, altresì, affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 2.
4. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell’APE a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l’APE è aggiornato.
5. La targa energetica indica almeno:
a) l’ubicazione dell’edificio;
b) la classe dell’edificio relativa all’indice di prestazione energetica globale;
c) il codice identificativo regionale dell’APE a cui si riferisce.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.