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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. L’APE comprova l’efficienza energetica dell’edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:
a) il frontespizio indicante la natura dell'APE;
b) l’indicazione del comune dove è sito l’immobile, l’indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
c) i dati identificativi del soggetto certificatore;
d) la data di emissione e di scadenza dell’APE;
e) il codice di identificazione univoca dell’APE, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;
f) l’indice di prestazione globale dell’edificio di energia primaria rinnovabile e l’indice di prestazione globale dell’edificio di energia non rinnovabile, che risultano dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera g);
g) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva, dove presente;
2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
3) indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda finalizzata all’uso igienico e sanitario, dove richiesto;
4) indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale dove richiesto;
5) indice di prestazione energetica per la ventilazione meccanica, dove presente;
6) indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose, dove richiesto;
7) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 1 bis, del d.lgs. 192/2005 ;
h) la classe energetica in cui l’edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 , al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;
i) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;
j) l’indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;
k) l’indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;
l) l’indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera k, conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 ;
m) le emissioni di anidride carbonica;
n) l’energia esportata;
o) la data del sopralluogo.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’allegato 1, punto 6, del d.m. 25 giugno 2015, le indicazioni di cui al comma 1, lettere f), g), j), m) ed n), sono contenuti a pena di nullità degli APE.
3. L’APE descrive altresì:
a) le caratteristiche dell’involucro edilizio dell’edificio;
b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;
c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;
d) le caratteristiche dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
e) le caratteristiche dell’impianto di illuminazione artificiale;
f) le caratteristiche degli impianti di produzione da fonte rinnovabile;
g) le caratteristiche dell’impianto di ventilazione meccanica;
h) le caratteristiche dell’impianto di trasporto di persone o cose.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.