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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Documentazione per la redazione degli APE degli edifici
1. Per la redazione degli APE relativi agli edifici di nuova costruzioni o soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva:
a) Documentazione fotografica delle lavorazioni principali, con particolare attenzione alla posa degli isolanti termici, degli infissi e della risoluzione dei ponti termici;
b) Schede tecniche di tutti i materiali isolanti con le relative marcature CE/DOP;
c) Schede tecniche degli infissi installati con relative marcature CE/DOP;
d) Schede tecniche dei generatori e la relativa dichiarazione di conformità CE;
e) Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all’articolo 18, comma 6;
f) Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità al momento della redazione del certificato, dove previsti;
g) Progetto degli isolamenti e degli impianti, comprese fonti rinnovabili; comprensivo di relazione sul contenimento delle dispersioni energetiche, ai sensi della Sito esternol. 10/1991 ;
h) Planimetria e visura catastale;
i) Planimetrie, prospetti, sezioni dell’unità immobiliare o edificio oggetto della certificazione trasmesse in formato elettronico non modificabile;
j) Verbale del sopralluogo ai sensi del Sito esternod.lgs. 10 giugno 2020 n. 48 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) debitamente datato e sottoscritto.
2. Per la redazione degli APE relativi agli edifici soggetti ad interventi differenti dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva o non soggetti ad interventi:
a) Documentazione fotografica;
b) Scheda tecnica del generatore termico climatizzazione invernale, se presente;
c) Libretto di impianto per la climatizzazione di cui all’articolo 18, comma 6, se previsto;
d) Rapporto di controllo di Efficienza Energetica (RCEE) in corso di validità, se previsto;
e) Planimetria e visura catastale in formato elettronico non modificabile;
f) Verbale del sopralluogo ai sensi del Sito esternod.lgs. 10 giugno 2020, n. 48 , debitamente datato e sottoscritto.
3. La documentazione di cui al presente articolo è conservata dal tecnico per un periodo di tempo pari a dieci anni dalla data di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, ai fini dei controlli di cui all'articolo 38.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.