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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. Attraverso il modulo APE, i soggetti certificatori generano il codice identificativo dell’APE, registrano e trasmettono i dati di cui all’articolo 8 comma 1, secondo le modalità indicate sul sito del SIERT e provvedono alla generazione dell'APE attraverso lo stesso modulo APE del SIERT, secondo il format di cui all’appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, da consegnare al committente, debitamente sottoscritto, entro i quindici giorni successivi dalla data di trasmissione.
2. L’APE generato secondo le modalità di cui al comma 1 e sottoscritto digitalmente è altresì inserito nell'apposito modulo del SIERT.
3. Al momento della trasmissione di cui al comma 1, il soggetto certificatore di cui all’ articolo 24, comma 1, del presente regolamento, è tenuto al pagamento del contributo di cui all’art. 23 octies, comma 1, della l.r. 39/2005 , a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso il cui ammontare e’ stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al citato articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005 .
4. Per ciascuna trasmissione di attestato è generata un’attestazione contenente l’identificativo dell’APE, i dati catastali dell’immobile e l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3.
5. L’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3, è identificata da un codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, riportato sulla ricevuta di cui al comma 4, che il certificatore consegna al committente, unitamente all'APE.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.