Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
(Articolo 23 ter, commi 2 e 4, della l.r. 39/2005 )
1. Al fine della trasmissione dell’APE, i soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti con i requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, si registrano al modulo APE del SIERT mediante la procedura illustrata nei manuali pubblicati sul sito del SIERT.
2. I soggetti certificatori di cui al comma 1 che trasmettano almeno un APE nell’anno civile, sono tenuti al pagamento degli oneri annuali di cui all’articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005 , a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del SIERT, il cui ammontare e’ stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23 octies, comma 3, della l.r. 39/2005 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 38 quater della l.r. 39/2005 .
3. Nel caso di mancato pagamento degli oneri di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall’articolo 23 quinquies, comma 17, della l.r. 39/2005 .
4. Sono esonerati dal versamento dell’onere di cui al comma 2 i dipendenti pubblici che svolgano l'attività di certificazione esclusivamente per l'amministrazione di appartenenza. Tali dipendenti non sono registrati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.