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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. L'attività ispettiva di cui agli articoli 20 e 21 è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9, comma 5, del d.p.r. 74/2013 .
2. ARRR S.p.A. gestisce l’elenco dei soggetti riconosciuti per l’esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 .
3. Il personale iscritto nell’elenco di cui al presente articolo è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire al responsabile di impianto in occasione delle ispezioni di cui all’articolo 20 del presente regolamento.
4. All’elenco di cui al comma 2, possono essere iscritti anche professionisti esterni ad ARRR S.p.A.,purché in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o iscritti alla data del 1° gennaio 2012 nell’elenco regionale dei verificatori approvato mediante il decreto del direttore generale ARPAT 5 marzo 2008, n. 51 (Integrazione e Modifica ai Decreti nn. 417/2005 e 418/2006 riguardante l’inserimento di verificatori idonei nell’elenco dei tecnici addetti alle verifiche degli impianti termici nel settore civile ex Sito esternoDPR 412/1993 al Decreto 417/2005 ed approvazione delle Linee Guida per gestione dei relativi elenchi).
5. ARRR S.p.A. ricorre all’elenco di cui al comma 2 per coprire le esigenze legate ai programmi periodici di ispezione e controllo determinati dai criteri di cui all’articolo 20, commi 7, 8 e 9, del presente Regolamento che non possono essere svolti esclusivamente da proprio personale interno.
6. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.