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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. In relazione a ciascun controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 18, è versato un contributo per le attività di accertamento al momento della redazione del RCEE. Il pagamento di tale contributo è effettuato dal responsabile di impianto all'operatore incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, il quale provvede a versarlo alla Regione, secondo il procedimento indicato sul sito del SIERT.
2. L’attestazione di avvenuto pagamento del contributo codice univoco generato dal sistema informatico SIERT, rilasciata al responsabile dell’impianto, di cui al comma 1, è identificata da un riportato sulla copia cartacea dell’RCEE.
3. Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica non sia stato trasmesso tramite il modulo CIT del SIERT nei termini prescritti o sia privo del codice di cui al comma 2, il responsabile di impianto è tenuto al versamento di un contributo per le attività di ispezione, secondo le procedure riportate nella comunicazione di avviso di ispezione e con le modalità ed i tempi indicati dall’ispettore incaricato.
4. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto anche in caso di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e all’articolo 23 quinquies, comma 7, della l.r. 39/2005 .
5. Per verificare a quale intervallo di potenza fra quelli individuati all’allegato A del presente regolamento appartiene l’impianto ai fini del calcolo del contributo e della periodicità dei controlli, si fa riferimento alle seguenti indicazioni:
a) gli apparecchi che sono al servizio di un unico sottosistema di distribuzione o di controllo operano come unico impianto termico e sono soggetti ad un unico contributo;
b) nel caso in cui gli apparecchi appartenenti al solito impianto siano alimentati da vettori energetici differenti, è dovuto un contributo per ciascun rapporto di controllo, relativo a ciascun apparecchio, considerando la singola potenza utile nominale di ognuno di essi.
6. L’ammontare dei contributi di cui al presente articolo è definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 .
7. Gli importi determinati ai sensi del comma 6, in attuazione di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013 , assicurano la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione dell’intero catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni su tutti gli apparecchi facenti parte del medesimo impianto.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.