Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
1. L’ispezione è diretta a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento. Essa comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
2. La stima del corretto dimensionamento non è ripetuta nelle successive ispezioni se non vi sono state modifiche dell'impianto o del fabbisogno energetico dell’immobile.
3. Oltre alle tradizionali attività di ispezione, senza oneri aggiuntivi a carico del responsabile d’impianto, nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 20, sono effettuate le verifiche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore in caso di sistema di fornitura centralizzata, al fine di verificare l’ottemperanza alle disposizioni in materia di uso razionale dell’energia di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e di cui all’articolo 15. Il controllo è relativo alle condizioni dell’impianto e può essere effettuato anche prendendo soltanto visione dei documenti relativi allo stesso.
4. La data fissata per l’ispezione è comunicata al responsabile dell’impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d’anticipo, per mezzo di servizio postale, con consegna diretta a mezzo di proprio personale o mediante posta elettronica certificata, riportando in evidenza:
a) l’inquadramento normativo dell’ispezione;
b) l’eventuale data e fascia oraria programmata;
c) le modalità di esecuzione dell’ispezione e l’invito al responsabile di impianto a renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.
5. La data programmata per l’ispezione è modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
6. Il responsabile dell’impianto fornisce all’ispettore la documentazione relativa all'impianto di cui all’articolo 13.
7. Al termine dell’ispezione il tecnico ispettore redige la scheda relativa del libretto di impianto e un rapporto di prova secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e contenuto nell’apposito modulo CIT del SIERT da compilarsi entro il giorno stesso dell’ispezione. Una copia del rapporto di prova è consegnato al responsabile dell'esercizio e manutenzione che lo allega al libretto di impianto.
8. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i valori limiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 19, entro 180 giorni dall’ispezione il responsabile invia un “rapporto di controllo di efficienza energetica”, redatto da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tali limiti, anche attraverso la sostituzione del generatore o macchina frigorifera o pompa di calore o unità cogenerativa interessata.
9. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino parziali difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l’ispettore, dopo aver segnalato l’anomalia nell’apposito spazio del rapporto di prova, ne prescrive l’adeguamento.
10. Nei casi di cui al comma 9, al responsabile dell’impianto è assegnato un termine di 90 giorni entro cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l'adeguamento mediante utilizzo dell’apposito modulo di messa a norma pubblicato sul sito del SIERT, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio o laddove il controllo di efficienza energetica risulti scaduto. Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e sulla base di motivazioni oggettivamente riscontrabili, chiedere una proroga del termine suddetto. Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, l’autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 per le prescrizioni in materia di efficienza energetica e secondo le procedure di cui al titolo IV del presente regolamento.
11. Qualora in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare potenziali fattori di rischio per la sicurezza, con particolare riferimento per gli impianti collocati in locali adibiti alla permanenza delle persone, l'ispettore prescrive nel rapporto di prova il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione provvede al rispetto di tale prescrizione.
12. Nel caso di cui al comma 11, ARRR S.p.A. provvede a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, chiamato ad assumere gli atti di volta in volta necessari.
13. Nel caso di impianti alimentati tramite la rete di gas naturale, qualora sia accertato il normale utilizzo in assenza della prescritta messa a norma, ARRR S.p.A. richiede l’interruzione della fornitura all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144 ), informando contestualmente la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
14. Nel caso di ispezioni di impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kilowatt, ARRR S.p.A. provvede ai controlli, nei limiti delle risorse disponibili, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del d.lgs. 152/2006 .
15. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, l’ispettore compila il rapporto di prova nel modulo CIT del SIERT, evidenziando quanto di sua competenza e fornendo indicazioni per mezzo di apposita comunicazione al fine di riprogrammare la nuova ispezione. In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto termico, l’ispettore attesta la fattispecie compilando il rapporto di prova sul modulo CIT SIERT, che rappresenta titolo per applicare la sanzione pecuniaria prescritta dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.