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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. ARRR S.p.A. effettua per conto della Regione, gli accertamenti e le ispezioni necessarie per la verifica dell’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici. A tal fine, provvede con l’ausilio del modulo CIT del SIERT all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora se ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
2. Il responsabile di impianto notifica gli avvenuti adeguamenti tecnici e documentali di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione che indica le non conformità rilevate. Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili e comunque sulla base di adeguate motivazioni tecniche o procedurali o autorizzative, chiedere una proroga del termine suddetto.
3. L’avvenuto adeguamento è attestato attraverso l’apposito modulo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale modulo è corredato di nuovo RCEE nel caso in cui la non conformità riguardi dei parametri relativi alla prova di efficienza energetica, relativi alla combustione o al tiraggio.
4. Qualora dall'accertamento si rilevi la segnalazione da parte del manutentore di carenze che possono determinare condizioni di potenziale pericolo, ARRR S.p.A., provvede ad informare il comune competente per territorio per l’assunzione dei necessari provvedimenti, inviando al responsabile d’impianto e a chi ha redatto il RCEE la diffida all’uso dell’impianto per mezzo di comunicazione con prova di consegna, con richiesta di messa a norma entro un termine non superiore a 15 giorni, prorogabile esclusivamente per comprovati motivi tecnici.
5. Qualora siano decorsi i termini indicati nella comunicazione di diffida senza che sia pervenuta la documentazione relativa all’avvenuto adeguamento, è programmata una specifica ispezione atta ad accertare l’eventuale mantenimento in esercizio dell’impianto diffidato o la rimozione delle cause di cui sopra. Per gli impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, qualora il responsabile non provveda a rimuovere le cause di potenziale pericolo indicate al comma 4, dandone successiva comunicazione nei termini e nelle modalità indicate nella diffida d’uso, o nell’eventuale ispezione programmata, ARRR S.p.A informa l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dall’Sito esternoarticolo 16, comma 6, del d.lgs.23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’Sito esternoarticolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), informando contestualmente della segnalazione la competente struttura regionale ed il comune territorialmente competente.
6. Le ispezioni sono effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt.
7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:
a) gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, laddove questo non risulti pervenuto secondo la periodicità di cui all’allegato A del presente regolamento o sia privo del contributo di cui all’articolo 22 comma 1;
b) gli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità legati alla sicurezza;
c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kilowatt e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kilowatt: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.
8. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kilowatt, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kilowatt, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile ai sensi dell’articolo 19, comma 10, è ritenuto sostitutivo dell’ispezione. Al fine di garantire adeguate modalità di verifica dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono disposte apposite ispezioni in misura non superiore all’1 per cento dei rapporti trasmessi nell’arco del biennio.
9. Per gli impianti alimentati mediante combustibile solido biomassa o legna, nel quadro dell’azione di risanamento della qualità dell’aria realizzata dalla Regione, la campionatura è determinata dai provvedimenti adottati mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 .
10. La verifica del rispetto delle prescrizioni di efficienza energetica di cui all’articolo 18, può essere effettuata anche attraverso procedure automatizzate nell’ambito del modulo CIT del SIERT. In tale ipotesi, è inviata immediata comunicazione dell’esito del controllo al responsabile dell’impianto il quale è tenuto a provvedere entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione alla regolarizzazione della sua posizione, per mezzo del versamento del relativo onere mediante il proprio manutentore a seguito dell’intervento di controllo di efficienza energetica.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.