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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. Il presente regolamento fa riferimento alle definizioni contenute:
a) nell'articolo 2, commi 1 e 2, nonchè nell'allegato A Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
b) nei regolamenti emanati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1 quinquies, del d.lgs. 192/2005 ;
c) nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005 .
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per “locale adibito alla permanenza delle persone”, lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, quando è parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Sito esternoart. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ), ivi compresi i locali, le verande chiuse o i vani tecnici di tali edifici;
b) per “categorie di edifici”, le categorie indicate all’Sito esternoarticolo 3 del d.p.r. 412/1993 , individuate in base alla loro destinazione d’uso;
c) per “classe energetica”, ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, l’intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all’interno del quale si colloca la prestazione energetica dell’edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, relativamente ai servizi energetici presenti realmente nell’edificio o simulati, nei casi previsti dalla legge; i servizi energetici eventualmente presenti sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, l’illuminazione, il trasporto di persone o cose.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.