Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005 ;
b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:
a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all’allegato B al d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42;
b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 9, del d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42;
c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 10, del d.p.r. 74/2013 , fatto salvo quanto previsto all’articolo 42.
3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di RCEE di cui agli allegati II, III, IV e V del d.m. 10 febbraio 2014.
4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto dall’articolo 8, commi 7, 8, 9, 10, del d.p.r. 74/2013 .
5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l’evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato secondo le indicazioni di cui alle pertinenti norme UNI.
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste dal presente articolo, l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il RCEE di cui al comma 3. Per i gruppi termici alimentati a biocombustibile solido, è compilato lo specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
7. Il rapporto è compilato in ogni sua parte, ed indica la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell’impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione.
8. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 16, nonché il codice catasto dell’impianto, di cui all'articolo 10 e il codice univoco attestante il versamento del relativo onere generato secondo le procedure di cui all’articolo 22, commi 1 e 2.
9. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto, che la conserva e la allega al libretto di cui all’articolo 18. Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell’ambito dell’attività ispettiva di cui all’articolo 20.
10. Entro i 60 giorni successivi alla redazione del rapporto di controllo di efficienza energetica, il manutentore trasmette il rapporto stesso per via telematica tramite il modulo CIT del SIERT. Qualora il rapporto di controllo di efficienza energetica riportasse delle prescrizioni che ne vietino l’utilizzo per ragioni di sicurezza, la trasmissione è compiuta il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 5 giorni dalla compilazione del rapporto.
11. La validità della registrazione presso il modulo CIT del SIERT, relativo agli interventi obbligatori di cui all’articolo 18, è altresì subordinata alla corresponsione da parte del responsabile dell’impianto del contributo previsto all’articolo 22. I rapporti privi dell’evidenza del versamento dei contributi, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nel sito internet del SIERT non sono validamente compiuti.
12. Qualora il mancato pagamento del contributo derivi da un rifiuto esplicito del responsabile dell’impianto, di tale rifiuto è fatta esplicita menzione nel RCEE. In tale ipotesi, tramite l’apposita funzionalità resa disponibile nel modulo CIT del SIERT e secondo il procedimento indicato nel manuale pubblicato sul sito internet del SIERT, il manutentore comunica tale fattispecie.
13. Il modulo CIT del SIERT, per ogni RCEE, rilascia la ricevuta di avvenuto inserimento a sistema, recante l’indicazione dei soggetti responsabili degli impianti termici per i quali è stato effettuato il versamento del contributo di cui all’articolo 22.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.