Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kilowatt, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kilowatt indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata e per le unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento di cui all’allegato A del d.p.r. 74/2013 . In caso di macchine frigorifere o pompe di calore, i controlli di cui al presente articolo sono obbligatori solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo per la climatizzazione invernale o per quella estiva, è maggiore o uguale a 12 kilowatt.
2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:
a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
3. I controlli di cui al comma 2, lettere a) e b), sono effettuati entro il termine di 30 giorni dalla posa e collegamento dell’apparecchio. Nel caso in cui l’impianto, oltre tale termine, non sia messo in servizio in quanto non utilizzato, il responsabile ne dà comunicazione scritta agli uffici territoriali competenti di ARRR S.p.A., specificando le motivazioni del mancato collaudo.
4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.
5. In caso di mancato rispetto, senza adeguata giustificazione, della tempistica riportata al comma 3, relativamente all’effettuazione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica successivo all’installazione o alla sostituzione di un nuovo impianto o gruppo termico con generatore di calore a fiamma alimentato a gas, metano o gpl e con potenza inferiore a 100 kilowatt di potenza, il successivo controllo è effettuato dopo due anni.
6. Gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme all’ allegato I del d.m. 10 febbraio 2014. L’impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell’impianto provvedono alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.
7. Il libretto comprende una scheda che identifica l’impianto e il suo responsabile.
8. Il libretto, unitamente al codice catasto, è conservato a cura del responsabile dell’impianto presso l’unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.
9. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell’impianto all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.