Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto sono svolte da ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento CE n. 842/2006).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice.
3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le stesse istruzioni.
4. Nel caso in cui, ai fini delle ispezioni previste all’articolo 20 risultino assenti le istruzioni d’uso e manutenzione, per le periodicità di cui al comma 2 è preso a riferimento l’intervallo più stringente pari ad un anno solare.
5. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 .
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l’operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il rapporto, da redigere secondo i modelli di cui alle pertinenti norme UNI, indica la scadenza del successivo intervento programmato.
7. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritta per presa visione e per ricevuta, è rilasciata al responsabile dell’impianto che la conserva e la allega al libretto di cui all’articolo 18. Un’altra copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali nell’ambito dell’attività ispettiva di cui all’articolo 20 del presente regolamento. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione al modulo CIT del SIERT né al pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 22.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede:
a) alla tempestiva interruzione del funzionamento dell’impianto, che può essere riattivato solo dopo i necessari interventi,
b) ad informare senza indugio il responsabile dell’impianto, imponendo il divieto di utilizzo dello stesso fino ad esecuzione dei necessari interventi;
c) a trasmettere il più tempestivamente possibile e comunque entro i successivi 5 giorni, nell'apposita sezione del CIT, copia del rapporto di controllo e manutenzione indicante per esteso le anomalie che hanno determinato la pericolosità dell’impianto. L'inoltro per via informatica non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all’articolo 22.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.