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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell'impianto come identificato dall’allegato A al Sito esternod.lgs. 192/2005 , che può delegarle ad un terzo, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.p.r. 74/2013 .
2. Il responsabile dell’impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 del Sito esternod.p.r. 74/2013 .
3. Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT:
a) a cura del nuovo responsabile, entro 10 giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
b) a cura del nuovo responsabile, entro 30 giorni lavorativi se tale modifica è dovuta al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
c) a cura del terzo responsabile, entro 2 giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 4, del d.p.r. 74/2013 .
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 possono essere delegati dal responsabile direttamente all’operatore incaricato della trasmissione del rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 11. Di tale delega è fatta menzione nel RCEE.
5. Ai fini di cui all’articolo 1 comma 5 del presente Regolamento, la disattivazione dell’impianto è comunicata a ARRR S.p.A. per mezzo della modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura competente e resa disponibile nel sito internet del SIERT a cura del soggetto responsabile dell’impianto entro trenta giorni.
6. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 0,232 megawatt, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 287 del d.lgs. 152/2006 , ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.