Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall’articolo 3 del d.p.r. 74/2013 , fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall’articolo 4 del d.p.r. 74/2013 , fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all’articolo 5 del d.p.r. 74/2013 e i provvedimenti più restrittivi adottati a livello statale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.