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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. Gli impianti termici sono muniti di:
a) libretto di impianto per la climatizzazione di cui all'articolo 18, comma 6;
b) istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, dai manutentori o installatori dell’impianto;
c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei singoli generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
d) “dichiarazione di conformità” o “dichiarazione di rispondenza” ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
e) rapporto di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17, comma 6, di seguito indicato come “rapporto di manutenzione”, nonché “rapporto di controllo di efficienza energetica” di cui all’articolo 19, comma 3, di seguito denominato “RCEE”;
f) codice identificativo dell'impianto, di seguito indicato come “codice catasto”, di cui all'articolo 10 comma 1, nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, tabella prevista dall'Sito esternoarticolo Sito esterno4, comma 7, del d.p.r. 74/2013 ;
g) documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto;
h) documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto;
i) documentazione prevista dalla Sito esternoparte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 , per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto, da allegarsi al libretto di impianto per quelli già in esercizio o alla dichiarazione di conformità di cui al d.m. 37/2008 per quelli nuovi o modificati.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.