Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
(Articolo 23 ter, comma 4, e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 )
1. Con la cadenza indicata dai decreti attuativi di cui all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. 48/2020 , ARRR S.p.A. redige e trasmette alla struttura regionale competente una relazione contenente le informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull’accertamento e sull’ispezione degli impianti termici degli edifici nonché sugli APE, al fine di implementare il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici di cui all’articolo 4 quater, comma 1, del d.lgs. 192/2005 .
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono indicati i dati necessari di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione degli stessi, in linea con quanto stabilito con i decreti di cui all’articolo 4 quater, comma 4, del d.lgs. 192/2005 . Sono indicate, altresì, le procedure, in termini di erogazione dei servizi e di gestione dei flussi informativi, indicate dai protocolli d'intesa di cui al decreto del ministero della transizione ecologica 4 agosto 2022, n. 304 (Modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile “ENEA”).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.