Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
(Articolo 23 ter, commi 1, 2 e 3, della l.r. 39/2005 )
1. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal codice catasto generato dal modulo CIT del SIERT. Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di controllo e di ispezione, documenti allegati, contributi versati.
2. Ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera l tricies), del d.lgs. 192/2005 , l’impianto termico è costituito da sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché dagli organi di regolazione e controllo, caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto.
3. Al momento della prima messa in esercizio dell’impianto, i manutentori o gli installatori, nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 11 del presente regolamento, accatastano sul modulo CIT, gli impianti da loro manutenuti o installati, generando l’apposito codice catasto e riportando i contenuti delle schede del libretto d’impianto di cui al decreto 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 ) e gli elementi descrittivi dell’impianto nel modulo CIT, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT. In caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i tecnici manutentori aggiornano la sezione “generatori“ relativa all’impianto su cui intervengono e trasmettono il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 19, comma 3, dimostrando di aver versato il contributo di cui all’articolo 22.
4. Tutti gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido sono accatastati sul modulo CIT del SIERT a prescindere dalla loro potenzialità, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 23 ter, comma 3, della l.r. 39/2005 .
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 prevede un procedimento semplificato per effettuare la registrazione nel modulo CIT degli apparecchi a biocombustibile solido con potenza inferiore ai valori di soglia di cui all’allegato A del presente regolamento, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt, già in esercizio alla data di acquisto di efficacia della deliberazione medesima.
6. Nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt.
7. Il responsabile dell'impianto fornisce tutte le informazioni ai manutentori e agli installatori, al fine della corretta individuazione nel modulo CIT di tale impianto.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.