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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. Al fine dell’accatastamento dell’impianto di cui all’articolo 10 e della trasmissione del rapporto di controllo dell’efficienza energetica di cui all’articolo 11, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), si registrano al modulo CIT del SIERT mediante la procedura illustrata sul sito web del SIERT.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.