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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, ARRR S.p.A., per conto della Regione, gestisce ed organizza, mediante il SIERT, i dati delle attestazioni di prestazione energetica (di seguito, indicati “APE”), provvedendo ad effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione dei dati relativi all'ultimo anno trascorso al Sistema Informativo istituito dall’articolo 6 del citato decreto, che costituisce la banca dati nazionale per la raccolta dei dati relativi agli APE. I dati da inserire nel catasto degli APE del SIERT, indicato come “modulo APE” ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 39/2005 , sono quelli richiesti dal sistema informativo sugli APE di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
2. Il codice identificativo di cui al Format dell’APE, riportato nell’Appendice B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è generato esclusivamente dal modulo APE del SIERT ed è univoco e progressivo.
3. L’APE è validamente compiuto quando è dotato del codice di identificazione di cui al comma 2 che lo individua univocamente.
4. Possono registrarsi nel modulo APE del SIERT i soggetti certificatori, iscritti al proprio ordine o collegio professionale dove esistente, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal Sito esternod.p.r. 75/2013 .

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.