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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. Nel catasto degli impianti termici, secondo quanto indicato dall’articolo 23 ter, comma 2, lettera a), è integrato anche il registro dei medi impianti termici civili di cui all’Sito esternoarticolo Sito esterno284, comma 2 quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ed indica, per ciascun impianto iscritto, i seguenti dati:
a) nome, cognome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
b) sede dell’impianto;
c) la classificazione secondo le definizioni dell’articolo 268, comma 1, lettere da gg bis) a gg septies) Sito esternodel d.lgs.152/2006 ;
d) la classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
e) la potenza termica nominale al focolare;
f) il numero previsto di ore operative;
g) data di messa in esercizio.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 43, l’iscrizione nel catasto dei dati relativi ai medi impianti termici civili è effettuata almeno 60 giorni prima della messa in esercizio o della modifica dell’impianto.
3. Le modalità operative e procedurali per l’iscrizione nel catasto ai sensi del comma 2, sono disciplinate mediante deliberazione della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.