Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
1. Ai fini della formazione e dell’implementazione del catasto degli impianti termici, indicato come “modulo CIT” ai sensi dell’articolo 23 ter, comma 2, lettera a), della l.r. 39/2005 , i distributori di combustibile e le aziende di distribuzione dell’energia, compresi i gestori delle reti di teleriscaldamento e i distributori di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici, comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente a tutti gli impianti riforniti nell’anno precedente, mediante il SIERT, i seguenti dati:
a) l’ubicazione;
b) il soggetto titolare dell’impianto, fornendo il codice fiscale e le generalità di tale soggetto;
c) per gli impianti collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il codice identificativo del punto di prelievo (di seguito, indicato “POD”) nonché, per impianti collegati anche alla rete di distribuzione del gas naturale, il codice numerico univoco del punto di riconsegna (di seguito, indicato “PDR”).
2. Ai fini dell’individuazione degli impianti termici non accatastati, la Regione può richiedere ai comuni gli elementi descrittivi essenziali degli impianti termici pertinenti agli edifici ubicati nel territorio comunale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.