Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
1. Ai sensi dell’articolo 23 quater, comma 1, della l.r. 39/2005 , accedono al SIERT i soggetti di seguito indicati, ognuno relativamente ai dati ed alle funzioni strettamente necessarie ai propri adempimenti, secondo le modalità telematiche specificate sul sito internet del SIERT medesimo:
a) la Regione;
b) ARRR S.p.A.;
c) il proprietario dell'unità immobiliare;
d) chi detiene l’unità immobiliare, in base ad un titolo legittimo;
e) l'amministratore di condominio, di cui agli articoli 1129 e 1130 del codice civile;
f) l'intestatario della fornitura di combustibile;
g) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dei medi impianti termici civili;
h) il distributore di combustibile;
i) il terzo responsabile, come definito dall’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 192/2005 e secondo quanto disposto dall’articolo 6 del d.p.r. 74/2013 ;
l) il manutentore, l’installatore ed il conduttore dell'impianto termico;
m) l'ispettore incaricato delle ispezioni impianti termici;
n) il tecnico certificatore;
o) società o ente di certificazione;
p) l'ispettore incaricato del controllo degli attestati di prestazione energetica;
q) i notai;
r) i comuni e le unioni dei comuni.
2. Al fine di garantire la corretta informazione ai responsabili di impianto ed ai proprietari delle unità immobiliari circa gli operatori e tecnici abilitati ad effettuare per loro conto le attività di cui al presente regolamento, ivi incluso gli ispettori incaricati ad eseguire le ispezioni, sono pubblicati sul sito del SIERT gli elenchi dei manutentori, dei tecnici certificatori e degli ispettori di cui rispettivamente ai punti l), m), n), p).
3. Le modalità di accesso al SIERT sono strettamente personali e non sono cedibili a terzi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.