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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. Nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 284, comma 2 ter, del d.lgs. 152/2006 , e ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera h sexies), e dall’articolo 23 sexies, comma 1, lettera f bis) della l.r. 39/2005 , l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 7 del presente regolamento dei medi impianti termici civili, messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 può essere effettuata anche a seguito della messa in esercizio, trasmettendo la documentazione indicata dall’articolo 7, comma 1, del presente regolamento entro la data del 31 ottobre 2028.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.