Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
1. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, macchine frigorifere o pompe di calore, unità cogenerative ed impianti alimentati da teleriscaldamento, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento e relativi provvedimenti ministeriali di recepimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all’articolo 19.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, gli apparecchi ivi menzionati sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.