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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

(Articolo 23 ter, commi 2 e 3, della l.r. 39/2005 e articolo 22 bis, commi 1 e 2, della l.r. 39/2005 )
1. Il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla prestazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, (di seguito “SIERT”), istituito ai sensi dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione e si articola, in due moduli:
a) il modulo, denominato “modulo APE”, che raccoglie e gestisce gli attestati di prestazione energetica;
b) il modulo denominato “modulo CIT” che gestisce ed organizza il catasto degli impianti termici nonché il registro dei medi impianti termici civili.
2. Ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 , il SIERT comprende, altresì, il sistema di riconoscimento degli ispettori degli impianti termici, integrato nel modulo CIT e quello degli ispettori delle attestazioni della prestazione energetica degli edifici, nel modulo APE.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.