Menù di navigazione

Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Linee Guida
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione di Giunta regionale, sono approvate una o più linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono:
a) buone pratiche a cui i responsabili di impianto e i manutentori si attengono nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici;
b) buone pratiche a cui i certificatori, gli enti competenti ed i committenti si attengono nello svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE.
2. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, le linee guida, in particolare, riguardano:
a) le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto;
b) le indicazioni per la redazione dei rapporti di controllo e manutenzione di cui all'articolo 17 del regolamento;
c) le indicazioni relative alla modalità di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 19 e al pagamento degli oneri di cui all’articolo 22;
d) indicazioni operative, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa, al responsabile di impianto, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto termico, per la corretta gestione degli impianti;
e) l’individuazione di possibili casi di difformità e parziali incompletezze che necessitano di prescrizioni di adeguamento ai sensi degli articoli 20 e 21;
f) le modalità per le comunicazioni di avvenuto adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del manutentore ai sensi dell'articolo 19 o a seguito di attività ispettiva ai sensi dell'articolo 21.
3. Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli APE, le linee guida, in particolare, riguardano:
a) le modalità per la registrazione del tecnico certificatore alla piattaforma regionale;
b) le indicazioni operative, ulteriori rispetto a quelle nazionali, al tecnico certificatore, per la corretta gestione delle varie fasi della certificazione energetica e dell’eventuale controllo;
c) modalità per le comunicazioni durante le fasi del controllo degli APE;
d) gli indirizzi operativi per lo svolgimento dell’attività dell’ispettore in loco;
e) l’individuazione dei valori di incertezza ritenuti ammissibili per alcune grandezze di input ed output del certificato;
f) le modalità per la correzione dell’attestato, da parte del certificatore, nel caso di non conformità gravi che normalmente comportano l’annullamento dell’attestato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.