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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Tavolo tecnico di concertazione e confronto
1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, sono istituiti, senza oneri a carico della Regione, con apposito decreto del dirigente della struttura regionale competente, due tavoli tecnici di confronto e coordinamento: uno avente ad oggetto gli impianti termici e l’altro avente ad oggetto gli APE.
2. Al tavolo sugli impianti termici partecipano la struttura regionale competente, le associazioni rappresentative degli operatori del settore ed ARRR S.p.A..
3. Al tavolo sugli APE partecipano la struttura regionale competente, i rappresentati delle professioni, individuati di concerto con la Commissione regionale dei soggetti professionali, di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) e ARRR S.p.A..
4. I tavoli di cui ai commi 2 e 3:
a) propongono indicazioni applicative o linee guida relativamente alla disciplina di cui al presente regolamento;
b) propongono eventuali modifiche ed integrazioni relative alla piattaforma del SIERT;
c) propongono iniziative per informare la popolazione e gli operatori, nonchè per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici e in materia di efficienza energetica.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.