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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

1. L'attività ispettiva è effettuata tramite personale tecnico dotato di adeguata competenza professionale ed in possesso dei requisiti richiesti ai soggetti certificatori liberi professionisti o appartenenti a società o ad enti, iscritti al proprio ordine o collegio professionale, ai sensi del Sito esternod.p.r. 75/2013 .
2. Il personale di cui al comma 1 è iscritto nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 22 bis della l.r. 39/2005 ed è dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibire in occasione delle ispezioni di cui all’articolo 38, comma 4, del presente regolamento.
3. Con deliberazione di Giunta Regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.