Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
(Articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 )
1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell’APE ai sensi dell’articolo 23 bis, commi 1 e 4, della l.r. 39/2005 e della normativa statale di riferimento, i soggetti certificatori trasmettono attraverso il SIERT gli APE per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell’avente titolo.
2. Agli APE di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’articolo 26.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.