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Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2)

Parole soppresse con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 2 .

. (1)

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023

Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti
1. Il proprietario dell’edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all’articolo articolo 8, comma 4, di predisporre l’APE.
2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell’opera, la relazione di cui all’articolo. 28 Sito esternodella legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell’edificio.
3. Nell’ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
4. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee guida di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , redige l’APE e, prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione o di tutti gli altri usi, ne trasmette copia al committente, a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 26.
5. Dell’APE è fatta menzione nell’atto di trasferimento o nel contratto di locazione o nelle altre tipologie di atti. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull’efficienza energetica attribuito all’attestato.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2023.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 3 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.