Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti
1. Il proprietario dell’edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all’articolo articolo 8, comma 4, di predisporre l’APE.
2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell’opera, la relazione di cui all’articolo. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell’edificio.
3. Nell’ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
4. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , redige l’APE e, prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione o di tutti gli altri usi, ne trasmette copia al committente, a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 26.
5. Dell’APE è fatta menzione nell’atto di trasferimento o nel contratto di locazione o nelle altre tipologie di atti. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull’efficienza energetica attribuito all’attestato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.