Regolamento 6 aprile 2023, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. (2). (1)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13 aprile 2023
(Articolo 23, articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 )
1. Nel caso di interventi di nuova costruzione o nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, il proprietario, il costruttore, il detentore dell’immobile o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore, tra quelli aventi i requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, di redigere l’APE. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nell’istanza di permesso di costruire o nella comunicazione di inizio lavori o nella SCIA.
2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell’opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.
3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d’opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell’edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell’efficienza energetica dell’edificio.
4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.
5. Il soggetto certificatore, nel rispetto delle linee Guida di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , redige l’APE e, al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all’articolo 149 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme sul governo del territorio), ne trasmette copia al committente, a seguito degli adempimenti di cui all’articolo 26.
6. Dell’APE, è fatta menzione nell’attestazione asseverata di agibilità di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014 .
7. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 3, della l.r. 39/2005 , in combinato disposto con l'articolo 8, comma 2, del d.lgs.192/2005 , l'attestazione di cui all’articolo 149 della l.r. 65/2014 è inefficace a qualsiasi titolo, qualora non sia trasmesso l’APE, secondo le modalità di cui all’articolo 26.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.