Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ; Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 31 marzo 2022;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 6 aprile 2022, n. 369;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni e suggerimenti della commissione consiliare II espresso nella seduta del 28 luglio 2022;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 settembre 2022;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2022, n. 1184;


Considerato quanto segue:


1. E’ necessario approvare un nuovo regolamento in particolare per intervenire su alcune disposizioni al fine di adeguarle alle modifiche apportate alla l.r. 3/1994 dalla l.r. 61/2020 nonché alle esigenze di gestione amministrativa e faunistica venatoria maturate nel corso di questi anni di applicazione del regolamento.


Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC), capo II ( Gestione faunistica del territorio a caccia programmata e Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria, capo III (Accesso agli ATC):


2. Le norme regolamentari per la gestione e l’accesso agli ATC sono in parte confermate e in parte aggiornate tenendo conto dell’esperienza maturata. In particolare, al fine di garantire una migliore gestione delle risorse finanziarie disponibili da parte degli ATC e degli accessi all’ATC si interviene sulle norme relative alla destinazione delle spese per il funzionamento dell’ATC e su alcune disposizioni che disciplinano l’accesso dei cacciatori che hanno la residenza anagrafica o venatoria in Toscana.


3. Per promuovere la qualità delle immissione di selvaggina sul territorio regionale viene previsto che nel caso in cui la ricostituzione della fauna selvatica tramite le convenzioni con i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all’articolo 17, comma 3 bis della l.r. 3/1994 non è sufficiente a coprire le immissioni, gli ATC provvedono ad approvvigionarsi sul libero mercato nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); inoltre, per garantire un efficiente funzionamento dell’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria, previsto dall’articolo 10 della l.r 3/1994 , sono previste norme che disciplinano la collaborazione dell’Osservatorio con altri soggetti pubblici e privati.


Per quanto concerne il titolo II (Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e Aree sottratte alla caccia programmata), capo I (Zone di protezione lungo le rotte dell’avifauna ed Oasi di protezione), capo II (Zone di ripopolamento e cattura) e capo III (Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio):


4. Per la realizzazione delle finalità ambientali proprie degli istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e la gestione degli stessi. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di semplificare le procedure tenendo conto dell’esperienza maturata; con particolare riguardo ad alcuni istituti pubblici (ZRV e ZRC), al fine di rendere più efficiente il sistema di controllo regionale, si prevede l’istituzione di una commissione tecnica.


Per quanto concerne il titolo II, capo V (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), capo VI (Aziende faunistico venatorie), capo VII (Aziende agrituristico venatorie), capo VIII (Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani):


5. Per la realizzazione delle finalità proprie degli istituti faunistici privati stabilite dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e per la gestione degli stessi istituti. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di tener conto dei principi di semplificazione amministrativa nonché dell’esperienza maturata negli anni di applicazione delle norme; al fine di migliorare la verifica, da parte della Regione, della gestione e il raggiungimento degli obiettivi delle aziende e delle aree di addestramento cani è prevista l’istituzione di una commissione tecnica.


Per quanto concerne il titolo II, capo IX (Aree sottratte alla caccia programmata):


6. Si disciplinano le regole per la gestione delle aree sottratte alla caccia programmata e in particolare si definiscono i criteri da osservare per l’accoglimento delle domande di esclusione di aree dal territorio soggette a caccia programmata per garantire la completa realizzazione degli

obiettivi programmati; inoltre si stabilisce che in tali superfici non vengono riconosciuti danni arrecati dalla fauna selvatica.


Per quanto concerne il titolo III (Detenzione e allevamento di fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica):


7. Per garantire una gestione degli allevamenti di fauna selvatica che assicuri il benessere degli animali vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate le regole di dettaglio relative al rilascio delle autorizzazioni, alle modalità gestionali, al trasporto degli animali allevati e al loro utilizzo come richiami vivi di caccia. Riguardo ai richiami vivi per uso caccia vengono aggiornate le norme per tener conto delle disposizioni introdotte dalla l.r. 61/2020 relative agli anelli inamovibili.


Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di uccelli a scopo di richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo)


8. Viene riproposta la disciplina vigente relativa all’attività di cattura degli uccelli per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo in conformità alla normativa statale.


Per quanto concerne il titolo V (Appostamenti) capo I (Appostamenti):


9. L’appostamento fisso di caccia rappresenta una specifica modalità di esercizio venatorio autorizzato dalla Regione. Le norme regolamentari per la realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il loro utilizzo sono in parte confermate e in parte aggiornate tenendo conto dell’esperienza maturata, al fine anche di semplificare le relative procedure amministrative. In particolare, per migliorare la gestione faunistico venatoria e garantire una omogenea distribuzione dei cacciatori su tutto il territorio regionale viene stabilito che il numero degli appostamenti fissi rilasciato nell’annata venatoria 1989/1990 sia determinato a livello regionale tenuto conto di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 5, comma 3 della l. 157/1992 , con possibilità di aumento delle autorizzazioni degli appostamenti fissi per ciascun territorio provinciale non superiore al 30 per cento rispetto a quelli attivi nella stagione venatoria 2019/2020.


Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati), capo II (Caccia al cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo IV (Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER):


10. Si disciplina con norme di dettaglio la gestione faunistico venatoria degli ungulati riconfermando alcune disposizioni e modificandone altre per tener conto delle esigenze maturate in questi anni. In particolare, per la caccia al cinghiale sono introdotte forme di responsabilizzazione degli ATC nella gestione dell’attività venatoria con riguardo all’organizzazione delle squadre per lo svolgimento della caccia in braccata e alle conseguenze dell’inefficacia degli interventi rispetto alle esigenze di contenimento dei danni.

Inoltre con riferimento alla gestione del cervo appenninico, in accordo con la Regione Emilia Romagna, vengono modificate le disposizioni regolamentari per tener conto dell’esperienza maturata e dell’esigenza di rendere più dinamica la gestione in funzione degli impatti del cervo sulle colture.


Per quanto concerne il titolo VII (Abilitazioni all’esercizio venatorio e altre abilitazioni), capo I (Abilitazioni all’esercizio venatorio e al prelievo selettivo degli ungulati), capo II (Altre abilitazioni):


11. Si disciplinano con norme di dettaglio le regole per le abilitazioni confermando sostanzialmente quelle già vigenti e apportando alcune modifiche per tener conto dell’esperienza e per velocizzare il procedimento per l’abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati. In particolare si prevede l’obbligo di possedere il certificato della prova di tiro al momento della presentazione della domanda e riguardo agli esami di abilitazione alla caccia di selezione si prevede il requisito di avere la residenza anagrafica o venatoria in Toscana.


Per quanto concerne il titolo VIII (Portale per la gestione faunistico venatoria – RT CACCIA):


12. Al fine di consentire l’implementazione dell’uso della telematica nei procedimenti amministrativi in materia faunistico venatoria, sono aggiornate le disposizioni operative.


Per quanto concerne il titolo IX (Disposizioni finali):


13. Si dispone l’efficacia differita delle disposizioni del presente regolamento per evitare difficoltà nell’applicazione delle nuove norme, tenuto conto del fatto che fino al 31 gennaio 2023 rimane aperta la stagione faunistico venatoria 2022 – 2023.


Per quanto concerne il parere della Commissione consiliare:


14. di accogliere i punti 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,

36, 37, 38, 39, 40 in parte, 41 e di adeguare conseguentemente il testo.


15. di non accogliere:


- il punto 3 in cui con riferimento all’articolo 1, comma 5 si chiede di sopprimere le parole “Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali”, in quanto, tenuto conto delle funzioni dei Comitati di gestione degli ATC, tali posizioni non sono ritenute necessarie;


- il punto 5 in cui con riferimento all’articolo 2, comma 5 si chiede di integrare con la previsione del “previo parere della Giunta regionale” in quanto l’ATC è dotato di autonomia nella determinazione della percentuale dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione;


- il punto 9 in cui con riferimento all’articolo 4, comma 3 dopo le parole “terzo settore”, si chiede di aggiungere le seguenti parole: “oltre che con il CIRSeMAF,” in quanto non occorre esplicitarlo perché il CIRSeMAF è ricompreso tra i soggetti esterni sia pubblici che privati indicati nella disposizione;


- il punto 11 in cui con riferimento all’articolo 10, comma 2 si chiede di ripristinare il comma 4 dell’articolo 11 del vigente regolamento in quanto, vista l’oggettiva diminuzione dei cacciatori toscani, si ritiene necessario, per mantenere una migliore gestione faunistico venatoria del territorio, innalzare al 10 per cento il precedente limite del 5 per cento;


- il punto 18 in cui con riferimento all’articolo 24, comma 2, lettera d) si chiede di inserire dopo le parole “superficie aperta” le seguenti “fino ad un massimo di ettari…” demandando alla Giunta regionale l’individuazione del tetto in quanto la percentuale del 3 per cento stabilita è ritenuta congrua per le finalità dell’istituto faunistico;


- il punto 25 in cui con riferimento all’articolo 40, comma 2 si chiede di valutare attentamente il consentire nelle aree addestramento cani attività con rapaci diurni e notturni in quanto la Sito esternol. 157/1992 prevede fra i mezzi di caccia l’utilizzo del falco. Pertanto si ritiene importante poter effettuare l’addestramento di queste specie selvatiche;


- il punto 34 in cui con riferimento all’articolo 60, comma 13 si chiede di chiarire la procedura con cui si trasferisce l’autorizzazione in caso di decesso del titolare in quanto si ritiene opportuno non coinvolgere soggetti terzi al passaggio della titolarità del capanno intestata a persona deceduta;


- il punto 35 in cui con riferimento all’articolo 63, comma 3 si chiede di ripristinare il contenuto dell’articolo 62, comma 3 del vigente regolamento in quanto l’attuale formulazione consente una più ampia fruizione degli appostamenti fissi autorizzati;


- il punto 40 in cui con riferimento all’articolo 74, comma 7 si chiede di inserire le parole “almeno nel numero minimo per la costituzione della squadra. Comunque alla data di consegna del registro tutti i cacciatori devono essere in regola con il pagamento.” in quanto la nuova formulazione consente agli ATC di gestire in modo più adeguato le risorse provenienti dalle quote di iscrizione;


- i punti 4, 10, 15, 16, 24 e 28. Le raccomandazioni espresse in tali punti richiedevano una rivalutazione delle scelte effettuate dalla Giunta regionale sotto il profilo tecnico-giuridico. La valutazione svolta ha condotto alla riconferma del testo.


Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.