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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo II
Zone di ripopolamento e cattura
Art. 15
Zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono istituite per le finalità indicate all’articolo 16, comma 1 della l.r. 3/1994 ,  e svolgono anche una importante funzione per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio. Le ZRC sono gestite come aree non vocate agli ungulati.
2. La superficie delle ZRC deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione della piccola fauna selvatica stanziale ospitata al loro interno ed il mantenimento della qualità dell’ambiente.
3. I confini delle ZRC sono delimitati esternamente da tabelle conformi a quanto indicato dall’articolo 26 della l.r. 3/1994 e devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da favorire l’irradiamento naturale delle specie obiettivo, nonché consentire un’adeguata vigilanza e gestione.
4. Le ZRC hanno la durata corrispondente alla validità del PFVR e possono essere riconfermate.
5. Le ZRC sono istituite per l’incremento di almeno una delle seguenti specie selvatiche: lepre, fagiano, starna e pernice rossa.
6. Nel PFVR sono indicate le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali ed i mezzi di cattura utilizzabili.
7. In caso di modifica dei confini l’adeguamento delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’inizio della stagione venatoria.
8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di cui all’articolo 16, comma 3 della l.r. 3/1994 .
Art. 16
Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Le ZRC, individuate nel PFVR, perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l’ATC o su proposta di quest’ultimo.
2. L’atto di costituzione deve indicare le modalità di gestione dell’istituto. All’atto di costituzione devono essere allegati:
a) carta topografica su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
b) mappa catastale 1:2000 in formato digitale, riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
c) relazione tecnica descrittiva dell’area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva del piano di gestione quinquennale delle attività che si intendono effettuare, dell’indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre, degli interventi di miglioramento ambientale articolati per piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che si intendono produrre.
3. In caso di opposizione ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della l.r. 3/1994   la competente struttura della Giunta regionale provvede in merito all’utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l’attività venatoria.
Art. 17
Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. La gestione delle ZRC è effettuata dagli ATC ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della l.r. 3/1994 .
2. L’ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, può proporre:
a) per motivi urgenti o eccezionali, le ZRC da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui all'articolo 16;
b) le ZRC da confermare, da confermare con modifica dei confini o da revocare, sulla base della gestione faunistica effettuata nel triennio precedente, secondo i parametri fissati nel PFVR.
3. L’ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna ZRC una relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale siano specificati il numero di animali censiti, aumento delle densità rispetto all’anno precedente ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. All’interno delle ZRC l’immissione di fauna selvatica è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale secondo i parametri e le modalità fissate nel PFVR.
5. La competente struttura della Giunta regionale individua, previo parere favorevole dell’ATC, le zone di ripopolamento e cattura dove è possibile effettuare gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale e nazionale, secondo i tempi e le modalità individuate nel PFVR. Il numero massimo di gare per ogni anno all’interno di una singola ZRC è di due. L’autorizzazione può essere concessa all’ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e alla federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC) o ad associazione venatorie e/o cinotecniche riconosciute a livello nazionale.
6. In caso di epizoozie, l’organismo di gestione è tenuto ad informare dell’insorgenza sanitaria la Regione e l’azienda USL competente per territorio ed è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione eventualmente prescritte dai suddetti enti.
7. L’ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all’interno delle ZRC utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 .
8. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
9. Al fine di verificare la gestione e il raggiungimento degli obiettivi della ZRC è nominata una commissione tecnica composta secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale. Tale commissione è composta da dipendenti della competente struttura della Giunta regionale che operano al di fuori degli istituti facenti parte della propria area territoriale. La commissione, per svolgere le proprie attività, può avvalersi della polizia provinciale competente territorialmente e di tecnici abilitati esperti in gestione faunistica. Nel caso di verifica presso istituti pubblici, la commissione coinvolge l’ATC competente nel cui territorio ricade l’istituto pubblico. Compito della commissione è quello di verificare gli obiettivi individuati per l’istituto. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per tre anni consecutivi la Giunta regionale può revocare l’istituzione.
Art. 18
Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l’ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture, il programma di cattura e quello di immissione.
2. Nel programma di cattura di cui al  comma 1 deve essere indicato anche il periodo, le modalità di cattura ed i mezzi di cattura impiegati per ciascuna specie.
3. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all’interno delle ZRC, i metodi e tempi di cattura utilizzabili sono indicati nel PFVR.
4. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni idonee al loro ambientamento. L’ATC può utilizzare una quota dei capi catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici, specificandone il numero e la necessità nel programma di immissioni di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.