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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo I
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e oasi di protezione
Art. 13
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (articolo 14 della l.r. 3/1994 )
1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna segnalate da ISPRA devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un’efficace gestione e vigilanza.
2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale (PFVR) e possono essere confermate.
3. Nella gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna la Regione si avvale dell’ATC e del concorso delle associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali può stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.
4. Nel piano PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali.
5. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando le forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
Art. 14
Oasi di protezione (articolo 15 della l.r. 3/1994 )
1. Le oasi di protezione di cui all’articolo 15 della l.r. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all’insediamento, incremento e irradiamento naturale della piccola fauna stanziale.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie di piccola selvaggina stanziale e la sosta delle specie migratorie.
3. La struttura regionale competente istituisce le oasi tenendo conto della realtà produttiva del territorio.
4. Le oasi di protezione hanno durata corrispondente al PFVR e possono essere riconfermate.
5. Nel PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali.
6. In caso di opposizione ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della l.r. 3/1994 la Regione provvede in merito all’utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l’attività venatoria.
7. Per la gestione delle oasi di protezione, ad esclusione di quelle gestite tramite convenzioni con soggetti privati, la Regione può avvalersi dell’ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali stipula apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.
8. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.