Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo III
Accesso agli ATC
Art. 5
Indice di densità venatoria (articolo 13 bis della l.r. 3/1994 )
1. L’indice di densità venatoria è fissato in non più di un cacciatore ogni 13 ettari di territorio agro-silvo-pastorale di ciascun comprensorio. La Giunta regionale modifica con delibera l’indice di densità venatoria per recepire eventuali indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di cui all’Sito esternoarticolo 14, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 6
Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con delibera della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e dei cacciatori provenienti da altre regioni per le seguenti tipologie:
a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 ;
d) iscrizione come ulteriore ATC.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, la quota di iscrizione come ulteriore ATC è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria. Per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e residenza venatoria in altra regione, la quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come ulteriore ATC è equivalente a quella di cui al comma 1, lettera a). Per gli stessi cacciatori la quota per altri ulteriori ATC è uguale a quella di cui al comma 1, lettera d).
3. Le iscrizioni agli ATC e le relative attestazioni di pagamento sono registrate, a cura del comitato di gestione, nella sezione venatoria del portale RT CACCIA. In caso di ritardata registrazione da parte dell’ATC, fa comunque fede la documentazione di accettazione da parte dell’ATC e il relativo pagamento in possesso del cacciatore.
4. L’iscrizione all’ATC per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 ha validità annuale e decorre dal 15 maggio al 14 maggio dell’anno successivo. Il pagamento della quota effettuata successivamente al 15 maggio ha validità comunque sino al 14 maggio dell’anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l’annata venatoria a cui si riferisce. Fermo restando le quote di cui al comma 1, gli ATC possono applicare quote differenziate per i pagamenti successivi al 15 maggio individuati dalla delibera di cui al comma 1.
5. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori ai sensi dell’articolo 11ter, comma 11 della l.r. 3/1994 .
6. Gli ATC stabiliscono le modalità da seguire nei confronti di singoli cacciatori nei casi di istanza di rimborso dell’iscrizione e di altri versamenti.
Art. 7
Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni cacciatore con residenza anagrafica in Toscana ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato ATC di residenza venatoria e per esercitare l’attività venatoria è obbligatoria l’iscrizione ad almeno un ATC toscano o di altra regione. Per chi pratica l’attività venatoria in via esclusiva all’interno di istituti faunistici privati non è necessaria l’iscrizione all’ATC.
2. Il comitato di gestione dell’ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell’indice di densità venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Ogni anno l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.
4. La caccia anticipata alla fauna selvatica migratoria, se autorizzata, può essere esercitata esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria.
5. All’ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5:
a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio così come definito dall’articolo 6 bis della l.r. 3/1994 ;
b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda è allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l’estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascuno dei contraenti.
6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all’ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);
b) residenza nel territorio della provincia in cui ricade l’ATC (punti 5); c) residenza in comuni toscani confinanti con l’ATC (punti 5);
d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 1);
e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5)
Art. 8
Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni cacciatore può chiedere l’iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.
2. L’iscrizione all’ulteriore ATC è ammessa subordinatamente all’accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5.
3. Il comitato di gestione accoglie le domande in base alla data di presentazione delle domande stesse.
4. Ogni anno l’iscrizione all’ATC è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.
5. Per la prima iscrizione il cacciatore deve essere in possesso della ricevuta di pagamento. L’ATC, verificato il regolare pagamento, provvede alla registrazione dell’iscrizione del cacciatore sul portale regionale RT CACCIA.
Art. 9
Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l’iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente.
2. L’iscrizione all’ATC prescelto è accordata dal comitato di gestione competente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5. I cacciatori non accolti si intendono riassegnati all’ATC di provenienza, e sono legittimati entro il 1° maggio, a richiedere l’iscrizione in altro ATC. In tal caso l’iscrizione è accordata dal comitato entro il 10 maggio.
Art. 10
Cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni possono chiedere l’iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l’avvenuta rinuncia all’ATC di residenza della propria regione. Possono in ogni caso chiedere l’iscrizione ad ulteriori ATC toscani non di residenza venatoria.
2. Tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e altre regioni, ogni ATC garantisce l’ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 10 per cento del totale dei cacciatori ammissibili.
3. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate al comitato di gestione dell’ATC nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile o successivamente, qualora non sia stato raggiunto il limite come indicato al comma 2. Il comitato decide in merito all’iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 4);
b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5); c) residenza in comune confinante con il comprensorio (punti 3);
d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su fondi inclusi nel comprensorio (punti 3). Nella domanda sono indicati gli estremi del diritto di proprietà.
4. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, nonché i cacciatori residenti negli Stati dell’Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.
Art. 11
Mobilità dei cacciatori con residenza anagrafica e venatoria in Toscana (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori, aventi residenza anagrafica e venatoria in Toscana, possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annuale indicati nel calendario venatorio.
2. La caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria è consentita tramite l’iscrizione come ulteriore ATC o con l’acquisto di uno o più pacchetti di cinque giornate. Il pacchetto è acquistabile presso ogni ATC. Il costo del pacchetto e le modalità per l’utilizzo delle giornate acquistate sono definiti con delibera della Giunta regionale.
3. Nella delibera di cui al comma 2 sono disciplinate le modalità di teleprenotazione per consentire l’accesso ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e il totale dei cacciatori iscritti. E’ comunque garantito in tutti gli ATC l’accesso ad un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.
4. I cacciatori che esercitano la caccia agli ungulati, al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria effettuate ai sensi del comma 1, non incidono sull’indice di densità di cui all’articolo 5.
5. Tutte le giornate di caccia e i prelievi effettuati devono essere segnati dal cacciatore sul tesserino venatorio regionale cartaceo o digitale.
Art. 12
Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva, aventi residenza sia anagrafica che venatoria in Toscana, possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.
2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 4 della l.r. 3/1994 .
3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.