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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo I
Portale per la gestione faunistico venatoria – RT CACCIA
Art. 95
Finalità e definizione del portale per la gestione faunistico venatoria – RT CACCIA (articolo 10 della l.r. 3/1994 )
1. La Regione predispone il portale per la gestione faunistico venatoria denominato RT CACCIA quale piattaforma informatica di supporto finalizzata alla gestione dell’anagrafe venatoria, alla raccolta e analisi dei dati e informazioni relativi alla gestione faunistico venatoria, alla consultazione della cartografia digitale.
2. Il portale RT CACCIA costituisce lo strumento per le attività dell’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria di cui all’articolo 10 della l.r. 3/1994 e il canale informatizzato di comunicazione e consultazione dei dati da parte degli utenti e soggetti gestori.
3. Il portale RT CACCIA è gestito dalla competente struttura della Giunta regionale, ed è accessibile agli ATC, ai Comuni e ai soggetti terzi di cui all’articolo 5 bis della l.r. 3/1994 , previa autenticazione, per l’inserimento dei dati di rispettiva competenza.
4. Nel portale RT CACCIA e negli altri portali ad esso collegati sono inseriti i seguenti dati:
a) anagrafica regionale dei cacciatori, con indicazione per ciascuno dei dati anagrafici, degli ATC utilizzati, delle abilitazioni ed autorizzazioni possedute, dei distretti/ squadre di iscrizione;
b) catasto degli appostamenti fissi di caccia;
c) cartografia consultabile degli ATC, degli istituti faunistici, del catasto degli appostamenti fissi di caccia, della vocazione faunistica del territorio, dei distretti/subunità di gestione;
d) monitoraggio della stima, consistenza e distribuzione delle popolazioni faunistiche;
e) piani annuali di prelievo faunistico e di controllo delle aree di gestione e degli istituti privati;
f) entità e distribuzione geografica dei prelievi faunistici, delle catture e delle immissioni, articolate per istituti/unità di gestione venatoria;
g) entità dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e alle infrastrutture e misure di prevenzione adottate, possibilmente georeferenziati;
h) strumenti di comunicazione di uscita/rientro degli interventi di prelievo venatorio e controllo faunistico e dati relativi al loro esito.
5. Le modalità di implementazione e di aggiornamento del portale RT CACCIA sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal Sito esternod. lgs. 196/2003 .
6. La Regione promuove l’implementazione dei contenuti del portale RT CACCIA favorendone l’integrazione con analoghi strumenti degli ATC.
Art. 96
Presentazione delle istanze relative ai procedimenti amministrativi in materia faunistico venatoria (articolo 10 della l.r. 3/1994 )
1. Le istanze che sulla base delle disposizioni vigenti sono presentate in modalità cartacea possono essere presentate anche in via telematica mediante l’accesso al portale della Regione Toscana RT CACCIA.
2. Con atto della competente struttura della Giunta regionale, sono individuate le istanze da presentare esclusivamente in modalità telematica tramite il portale RT CACCIA.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.