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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

CAPO I
Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati
Art. 65
Organizzazione della gestione (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio di cui all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette.
Art. 66
Monitoraggio degli ungulati (articolo 13 quater della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalità per il monitoraggio e la redazione dei piani di prelievo degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e dei responsabili delle aree protette.
2. I dati relativi al monitoraggio sono inseriti nell’apposito portale per la gestione faunistico venatoria regionale. Gli ATC si dotano di sistemi “web-gis” di raccolta, gestione e comunicazione dei dati informatizzati compatibili con il portale regionale e ne garantiscono l’accesso da parte degli uffici regionali.
3. Fino alla predisposizione del portale regionale per la gestione faunistico venatoria i dati di cui al comma 2 devono essere inviati con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale su specifiche schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale.
4. Gli ATC organizzano la raccolta dei dati di censimento, monitoraggio e prelievo in modo omogeneo da parte dei cacciatori iscritti, raccogliendoli per unità di gestione.
Art. 67
Gestione degli ungulati nelle aree vocate (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati, relativa al territorio di propria competenza, si avvalgono di un tecnico abilitato esperto in gestione faunistica nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unità di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio.
2. Il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio è costituito, per ciascuna specie, dalle seguenti parti:
a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti nel comprensorio;
b) ripartizione del prelievo tra classi di sesso e di età effettuato nella stagione precedente e relazione con i piani assegnati;
c) piano di prelievo per ciascuna unità di gestione e sua ripartizione tra classi di sesso e di età.
3. Gli ATC ed i soggetti responsabili delle unità di gestione inseriscono entro il 30 aprile le informazioni di cui al comma 2 nell’apposito portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale. Le informazioni cartografiche sono prodotte in formato digitale shapefile.
4. La competente struttura della Giunta regionale esamina la proposta di piano del comprensorio, anche avvalendosi dell'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994 , e ne valuta la rispondenza con le linee guida di cui all'articolo 66, anche attraverso specifici incontri tecnici con l'ATC ed i responsabili delle unità di gestione. La competente struttura della Giunta regionale può chiedere integrazioni e modifiche finalizzate alla migliore gestione delle popolazioni, dell'attività di prelievo e della prevenzione dei danni.
5. La proposta di piano, articolata per unità di gestione, è approvata dalla Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA per i piani adottati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto legge 39 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e misure urgenti in materia tributaria e finanziaria).
6. Il prelievo selettivo della specie cinghiale nelle aree vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano di prelievo.
Art. 68
Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994 , sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie. La proposta è elaborata sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unità di gestione.
2. L'attuazione degli interventi di prelievo per gli ungulati è organizzata dai soggetti gestori delle unità di gestione incluse nelle aree non vocate.
3. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le specie, da apporsi sui capi abbattuti. Tali contrassegni sono consegnati ad ogni cacciatore che ne faccia richiesta. Il soggetto gestore fornisce inoltre le schede di abbattimento, attivando forme di raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale. Il possesso del contrassegno inamovibile rappresenta condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti.
4. Il calendario venatorio fissa i periodi e gli orari per il prelievo del cinghiale con la tecnica della girata e con la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca. Gli ATC disciplinano le modalità attuative delle diverse tipologie di prelievo. Nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre. Nella caccia in girata i partecipanti, in possesso di iscrizione nell’albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva, non possono essere superiori a venti compreso il conduttore di cane limière abilitato.
5. I cacciatori di ungulati nelle attività di cui al comma 4 debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità.
6. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori che esercitano il prelievo nelle aree non vocate, la disponibilità a svolgere attività di monitoraggio anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento delle attività suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, può comportare l’esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore nell'annata successiva.
7. Il prelievo nelle aree non vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano di prelievo.
Art. 69
Compiti dell’ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articolo 12 della l.r. 3/1994 )
1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell’ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) individua i distretti e organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC;
b) individua il responsabile per ciascuna unità di gestione di propria competenza per l'organizzazione del monitoraggio e del prelievo;
c) assegna ad ogni distretto di gestione posto in area vocata un numero adeguato di cacciatori iscritti all’ATC; ripartisce fra ciascuna unità di gestione i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, suddivisi per specie e classe di età. Qualora risulti necessario, provvede alla formazione di graduatorie per l'assegnazione delle sottozone di prelievo;
d) individua, per le aree vocate, le modalità e la localizzazione dei prelievi;
e) stabilisce l’ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all’ATC;
f) cura la consegna dei contrassegni inamovibili multispecie in quantità adeguata al rapporto fra cacciatori e piano di prelievo, da porre sui capi abbattuti. Cura l’allestimento e la gestione degli eventuali punti di raccolta e controllo dei capi prelevati e le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Su indicazione della competente struttura della Giunta regionale organizza la raccolta di campioni biologici ed altri dati sui capi abbattuti o comunque pervenuti. Per la caccia al cinghiale in area vocata, l’organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre;
g) inserisce nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale i dati del prelievo realizzato, dei censimenti effettuati e le proposte di piano;
h) inserisce mensilmente nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale i dati georeferenziati relativi ai danni periziati nonché i dati relativi alle opere di prevenzione dei danni predisposte;
i) inserisce nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale dati geo-referenziati relativi alla suddivisione del territorio dell'ATC nelle diverse unità di gestione, distretti e istituti di competenza, per ciascuna specie di ungulati presenti e, per il cinghiale, la suddivisione in aree di braccata delle aree vocate;
l) fissa, per ogni distretto posto in area vocata, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;
m) può destinare, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, non vocate e ZRV ai cacciatori provenienti da altri ATC o da altre regioni o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. La quota suddetta è comprensiva dell’iscrizione all’ATC. Nel caso di non completamento della quota, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del distretto;
n) adempie agli obblighi relativi alla gestione delle carni;
o) per la gestione del cinghiale in area vocata, invia alla Regione Toscana un report, redatto su apposita modulistica indicata dalla competente struttura della Giunta, entro il 31 marzo, dove si evince, per ogni distretto di area vocata il cui territorio è assegnato in maniera diretta alle squadre: il piano di prelievo assegnato, il numero della uscite, il numero dei capi abbattuti, i danni periziati per il territorio di competenza.
Art. 70
Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie (articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994 )
1. Le aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie al di fuori dei recinti, costituiscono ciascuna singole unità di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell’autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'articolo 66.
2. Il titolare provvede ad inserire nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale o ad inviare con le modalità stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno i dati di censimento, i risultati di prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano per l'annata venatoria successiva, compilando gli specifici campi del modello informatizzato.
3. I risultati di prelievo debbono essere comunicati entro il secondo giorno del mese successivo. Il mancato invio del piano di prelievo e delle informazioni richieste, entro il termine stabilito possono comportare la sospensione del piano annuale e la mancata approvazione del piano di gestione degli ungulati.
4. Nelle AFV e nelle AAV al di fuori dei recinti il prelievo selettivo può essere eseguito da cacciatori muniti di abilitazione per la specie di riferimento anche conseguita in altre regioni o da cacciatori accompagnati da personale abilitato.
5. Gli ungulati abbattuti all’interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall’azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale.
6. Nelle AFV, nelle AAV e nei recinti interni alle stesse durante i periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia al cinghiale può essere esercitata in selezione, in forma singola, in girata e in braccata indipendentemente dalla vocazionalità del territorio. Il titolare organizza il prelievo nel rispetto dei piani di prelievo assegnati, con l’obiettivo del suo completamento.
7. Il titolare dell’AAV situata in area vocata, sentiti gli ATC, organizza il prelievo del cinghiale in braccata, indicando le giornate, le modalità ed il numero dei partecipanti per ciascuna giornata. In assenza di collaborazione da parte dell’ATC questi può organizzare direttamente il prelievo. La stessa procedura si applica per la caccia di selezione agli ungulati in area vocata.
Art. 71
Recupero dei capi feriti (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell’ATC od il soggetto gestore di altra unità di gestione nel territorio di propria competenza, organizza le attività di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori abilitati di cani da traccia ed iscritti negli albi di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e).
2. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dall'ENCI e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.
3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento del personale della polizia provinciale, nelle aree cacciabili anche nei giorni e orari di divieto.
4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio cacciabile possono essere abbattuti da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1 e rientrano nel conteggio dei piani di prelievo annuali. Gli ATC dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.
Art. 72
Verifiche sui capi abbattuti (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC possono stabilire forme, modi e tempi per eventuali verifiche dei capi abbattuti.
2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta della competente struttura della Giunta regionale, il cacciatore è tenuto a raccogliere materiale organico del capo abbattuto.
3. Per il monitoraggio sanitario i responsabili dei distretti e delle altre unità di gestione pubbliche o private devono collaborare, ove richiesto, con le Aziende USL con le modalità stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. La mancata collaborazione agli obblighi di cui al comma 3 da parte dei responsabili dei distretti comporta l'immediata sospensione dei piani di prelievo autorizzati su segnalazione dell'Azienda USL.
5. Su tutti gli ungulati abbattuti sono apposti i contrassegni inamovibili forniti dal soggetto gestore dell’unità di gestione. Tale contrassegno identifica il capo abbattuto per il trasporto e/o conferimento alla filiera alimentare, deve essere conservato assieme al trofeo o ai reperti biologici detenuti, a riprova della legittima provenienza dei medesimi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.