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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 94
Altre abilitazioni (articolo 29 della l.r. 3/1994 )
1. I contenuti e le modalità dei corsi per l’abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane limiere, i corsi per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e le abilitazioni cinofile, nonché i corsi per operatore grandi carnivori, sono disciplinati con delibera della Giunta regionale. I corsi possono essere svolti in collaborazione con le associazioni venatorie, l’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e la Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC).
2. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.
3. Le istanze di partecipazione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane da limiere e per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma, nonché per operatore grandi carnivori, devono essere presentate al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
4. La competente struttura della Giunta regionale può riconoscere su richiesta, mediante specifico atto, l’equipollenza alle abilitazioni rilasciate da altre regioni a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane limiere e per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma. L’equipollenza è concessa previa verifica dei percorsi abilitativi e delle prove d’esame sostenute dal richiedente.
5. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità di Guardia Venatoria Volontaria rilasciati da altre regioni a seguito di superamento di apposito esame ai sensi dell'articola 27, comma 4 della l. 157/1992, previa frequentazione obbligatoria di apposito corso di aggiornamento alla normativa regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.