Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022
Art. 9
Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l’iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente.
2. L’iscrizione all’ATC prescelto è accordata dal comitato di gestione competente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5. I cacciatori non accolti si intendono riassegnati all’ATC di provenienza, e sono legittimati entro il 1° maggio, a richiedere l’iscrizione in altro ATC. In tal caso l’iscrizione è accordata dal comitato entro il 10 maggio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.