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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 89
Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994 )
1. L’esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o più errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. Nella prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacità di riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi.
2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte tra quelli approvati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.
4. In caso di esito negativo dell’esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.
5. La Regione assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.