Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 87
Materie di esame per l'abilitazione all’esercizio venatorio e all’esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografiche approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;
e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio; f) norme per la caccia al cinghiale in braccata.
2. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:
a) caratteristiche delle specie ungulate;
b) concetti di ecologia applicata;
c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
d) riqualificazione ambientale e faunistica;
e) ecologia;
f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di età);
g) monitoraggio;
h) pianificazione del prelievo;
i) ispezione dei capi abbattuti;
l) tecniche di prelievo e balistica;
m) recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
n) trattamento dei capi abbattuti;
o) normativa di riferimento.
3. Ai fini della verifica della conoscenza delle materie d’esame per le abilitazioni di cui ai commi 1 e 2, la competente struttura della Giunta regionale può costituire, tramite pubblicazione di un avviso pubblico, un elenco di esperti utilizzabile nella composizione delle commissioni d’esame di cui all’articolo 29 l.r. 3/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.