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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 84
Assegnazione dei prelievi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. L’assegnazione di una quota di capi da prelevare alle AFV e alle AAV, di cui all’articolo 83, comma 2, rientra nel piano di prelievo del sub-comprensorio in cui ricade l’azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste dagli ATC per i distretti confinanti.
2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel comprensorio di gestione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.